Il danno biologico è un danno di natura non patrimoniale che lede l’integrità fisica o psichica del soggetto dan neggiato, in conseguenza di un fatto illecito altrui, sia esso doloso o colposo. Dal punto di vista giuridico, quindi, il danno biologico coinvolge la responsabilità civile o penale del danneggian te che è tenuto a risarcire il danneggiato. Il percorso giurisprudenziale Il caso particolare di danno biologico, come lo conosciamo oggi, nasce, sotto il profilo giurisprudenziale, negli anni 70. I giudici, fino ad allora, erano propensi a dividere rigidamente il danno patrimoniale da quello non patri moniale e, relativamente alla responsabilità civile, il danno era strettamente connesso alla patrimonialità. Solo nel 1986 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 14.7.1986, affermava chiaramente l’esistenza del danno biologico. L’opinione affermata, in primo luogo è che il danno biologico dev’essere tutelato in quanto diritto protetto dall’Art. 32 della Costituzione. In secondo luogo che, in quanto danno non patrimoniale, deve essere risarcito anche se non incide sulla capacità del danneggiato di produrre reddito. Ad oggi, nella definizione di danno biologico, ovvero nella lesione psico-fisica della persona, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, che prescinde dalla sua capacità reddituale, è ricompreso il danno morale, inteso come turbamento temporaneo dello stato d’animo e quello esistenziale, cioè, l’impossibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.

La Corte Costituzionale, con le storiche “sentenze di San Martino” del 2008, ha inoltre stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva. Resta inteso che la sussistenza del danno biologico dev’essere sempre provata da un accertamento medico legale. Inoltre, al fine di calcolare in modo unitario la quantificazione del danno biologico, fuori da una qualsiasi discrezionalità, sia la Legge che la giurisprudenza hanno adottato un metodo univoco che oggi è previsto nelle cosiddette “Tabelle del Tribunale di Milano”. Il danno biologico nella scuola L’importanza del risarcimento del danno non patrimoniale assume un valore particolare nella scuola. Ai più infatti non sfugge come la capacità di produrre reddito di uno studente, a differenza di quella di un dipendente, è nulla. Tuttavia, i danni provocati all’alunno, ancorché indiretti, possono essere anche di natura patrimoniale. In questo ambito possiamo ricondurre il danno emergente: ovvero i costi sostenuti per le spese mediche e il lucro cessante, vale a dire le perdite patrimoniali subite dai genitori dello studente per accudirlo.

L’assicurazione scolastica

Il danno biologico, descritto come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, seppur con modalità diverse tra studenti e gli operatori scolastici, rientra nell’ambito della tutela INAIL, ai sensi dell’Art. 13 del decreto 38/2000. La definizione di danno biologico è contenuta anche nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicu razioni private. L’Art. 138, comma 2, lettera (a) lo definisce come: “la lesione temporanea o permanente all’inte grità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Gli Artt. 138 e 139, inoltre, prevedono specifiche tabelle di liquidazione per lesioni di grave e lieve entità. Le polizze scolastiche integrative, di norma, tutelano questo tipo di danno. Occorre, tuttavia, precisare che le sin gole società assicuratrici adottano tabelle di indennizzo diversificate. Quest’aspetto è legato, tra l’altro, al premio pagato oltre che alle condizioni contrattuali sottoscritte.

a cura di Valentino Donà