Viene individuato dalla graduatoria di istituto per un posto di collaboratore scolasti co fino al termine delle attività didattiche un aspirante, socio accomandante di una S.a.s. a conduzione familiare. Quali le azioni del dirigente.
Nel caso in esame, la norma tiva di riferimento è l’art. 60 del DPR n. 3/1957 che recita “L’im piegato non puòesercitare il com mercio, l’’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o ac cettare cariche in società costitu ite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina èriservata allo Stato e sia all’uopo interve nuta l’autorizzazione delmini stro competente”. Analogamente l’art. 508, comma 10, del D. Lgs. 297/94 dispone che il personale do cente “non può esercitare atti vità commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cari che in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cari che in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazio ne del Ministero della pubblica istruzione”. Tale divieto è ribadito dal primo comma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, fatta salva la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presi dente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’incompatibilità consiste nell’assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, pre suppongono l’esercizio di rap presentanza della società, l’eser cizio di amministrazione della società o l’esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività im prenditoriale, la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome col lettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la re sponsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificata mente, nel caso di socio acco mandante nella società in acco mandita sempliceedi socio con limitazione di responsabilità li mitata ex art. 2267 codice civile nella società semplice, che sono, quindi, compatibili. Deve, inol tre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ri coprire la posizione di presiden te o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità.
di Alessandra Morazzano su Dirigere la scuola n.7