Quando un docente o un membro del personale ATA, assunto a tempo determinato fino al termine delle lezioni (30 giugno) o per l’intero anno scolastico (31 agosto), si trova ad affrontare una grave patologia che richiede ricovero ospedaliero o trattamenti debilitanti, quali sono i suoi diritti economici?

L’ARAN, tramite un chiarimento (orientamento n. 34563), si riferisce al Contratto Collettivo Nazionale del 18 gennaio 2024, che regolamenta ferie, permessi e assenze per i contratti a termine. Secondo l’art. 35:

Il personale temporaneo ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 9 mesi nel corso di un triennio scolastico in caso di malattia.

La retribuzione prevista è piena nel primo mese di assenza, dimezzata nel secondo e terzo mese, e poi sospesa per il periodo successivo (pur mantenendo il posto).

Tuttavia, nel caso di gravi patologie, si applica anche quanto stabilito nel CCNL del 29 novembre 2007 (art. 17, comma 9). In particolare, per chi affronta terapie particolarmente pesanti o invalidanti:

  • Non vanno conteggiati nel limite massimo di assenze per malattia né i giorni di ricovero né quelli legati agli effetti delle cure (se certificati).
  • Per questi giorni, spetta comunque lo stipendio pieno.
  • Tutte le altre assenze per malattia che non rientrano in questi casi seguono il trattamento economico standard sopra indicato.