Un collaboratore che ha usufruito di aspettativa per diversa attività lavorativa (per lavorare presso un'ASL) dal 30/09/2021 al 31/08/2022 chiede al Dirigente Scolastico di poter essere autorizzato a fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita (e sempre della stessa tipologia) per altri quattro mesi, ossia fino al 31/12/2022.Tanto premesso, si domanda se il collaboratore scolastico può avvalersi dell'aspettativa per svolgere altra attività lavorativa ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 165/2001 per il periodo 1/09/2022 - 31/12/2022 non potendo egli beneficiare dell'art. 18, 3° co., del CCNL 29/11/2007, che ha previsto la possibilità per il personale docente, educativo ed ATA, di usufruire di un periodo di aspettativa, senza assegni, della durata massima di un anno scolastico, per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa.Si precisa che l'interessato svolge presso l'Asl il ruolo di collaboratore amministrativo dopo aver partecipato e vinto un concorso per titoli.
Risposta
Con riferimento alla questione sottoposta si chiarisce che l'art.23 bis del D.L.vo n.165/2001, come novellato dall’art. 4 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), stabilisce che “In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ...... sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta".
La disposizione in questione sembra non porre ostacoli alla concessione dell'aspettativa senza assegni. Il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'amministrazione di destinazione.La condizione posta dalla norma è la valutazione che deve compiere l'amministrazione nel decidere la concessione dell'aspettativa. Infatti l'aspettativa va concessa "salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative".
La disposizione in questione nel disciplinare l'aspettativa in commento non specifica la natura del rapporto di lavoro che si va a costituire con il soggetto pubblico di destinazione.La Funzione pubblica nel dare un parere all'università (parere n.-0007147-P del 03/02/2021) ha escluso la possibilità dell’utilizzo dell’aspettativa in questione nei casi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con altra pubblica amministrazione, conseguentemente al positivo esperimento di procedure di carattere selettivo.