Il caso attiene a un docente abilitato all’esercizio della libera professione che, avendo assunto il patrocinio difensivo in controversie nelle quali era controparte l’amministrazione scolastica, è stato sanzionato dall’ufficio procedimenti disciplinari con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per aver disatteso il divieto previsto per i dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Tale divieto è previsto dall’art. 508 comma 10 del d.lgs. n. 297 del 1994 e dall’art. 60 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 applicabile a tutti i dipendenti pubblici per il disposto dell’art. 53 comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’interpretazione di tale divieto è controversa nel senso di circoscrivere l’accezione di amministrazione di appartenenza nei confronti della quale il docente non può assumere patrocinio al Ministero dell’Istruzione e del Merito oppure soltanto all’istituto scolastico presso il quale presta servizio. Tutto ciò avendo come presupposto l’autorizzazione del dirigente al docente di esercitare la professione al di fuori dell’orario di servizio di lavoro e quindi che non dovrà essere di pregiudizio all’assolvimento della funzione di docente. Più nello specifico, nel caso in esame ci si interroga se l’autorizzazione del dirigente scolastico per l’esercizio della libera professione debba essere specifica (e non generalizzata) per patrocinare, senza alcun vincolo o limitazione, in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.

La corte di appello di Bologna ha ribadito la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l‘impiego pubblico del docente/avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell’art. 508, comma 15, d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo «previa autorizzazione del direttore didattico o del preside” – autorizzazione che pacificamente il docente ha ottenuto nel corso degli anni – e a condizione che il suo esercizio non era di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e era compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio». Tuttavia nel caso in questione nessuna delle autorizzazioni all’esercizio della professione forense, concesse negli anni, conteneva limitazioni. Più precisamente, ove il dirigente scolastico ravvisi potenziali profili di interferenza tra l’assunzione del patrocinio legale e i compiti istituzionali, può subordinare l’autorizzazione al divieto di operare in conflitto di interessi.

Corte di Appello di Bologna, sentenza del 25 marzo 2024, n. 191