Si tratta del caso inerente al docente abilitato all’esercizio della libera professione forense e che quindi possa ritrovarsi ad assumere il patrocinio difensivo in controversie nelle quali sia controparte l’amministrazione scolastica per un possibile conflitto di interessi. Come risaputo l’esercizio della professione di avvocato da parte del docente della scuola secondaria è subordinato all’autorizzazione del dirigente scolastico, pena la sospensione dal sevizio e dalla retribuzione per aver disatteso tale divieto, previsto dall’art. 508 comma 10 del d.lgs. n. 297 del 1994 e dall’art. 60 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 applicabile a tutti i dipendenti pubblici per il disposto dell’art. 53 c. 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
L’interpretazione di tale divieto è controversa nel senso di circoscrivere l’accezione di amministrazione di appartenenza nei confronti della quale il docente non può assumere patrocinio in qualunque causa in cui sia legittimato passivo il Ministero oppure soltanto riferirsi alle controversie che riguardino l’istituto scolastico presso il quale presta servizio. In sintesi la norma vuole impedire che in causa possano ritrovarsi il docente difensore di un suo collega per una controversia di diritto del lavoro e quale controparte lo stesso dirigente scolastico autorizzato alla difesa ex-art. 417 bis c.p.c. o ancora che il docente-avvocato possa assumere il patrocinio di una vertenza sull’annullamento di un giudizio di non ammissione di un alunno, formulato dai propri colleghi.
Tutto ciò presuppone comunque che l’autorizzazione del dirigente scolastico al docente richieda che l’esercizio della professione al di fuori dell’orario di servizio non debba essere di pregiudizio all’assolvimento della funzione di docente.
Proprio a ragione dei compiti istituzionali è auspicabile che la compatibilità di fatto tra la libera professione e la funzione docente venga verificata e autorizzata annualmente. Circa la durata l’autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni lavorativi istituzionali ed extraistituzionali restino immutati.
Inoltre, si ritiene che, l’autorizzazione rilasciata dal capo d’istituto ad un docente di esercitare la professione è valida finché il docente presti servizio nello stesso istituto; pertanto legittimamente, in caso di trasferimento, il Dirigente del nuovo istituto può negare al docente stesso l’autorizzazione all’esercizio professionale in relazione alle esigenze di servizio dell’istituto stesso.
L’eventuale diniego dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione deve essere motivato con l’indicazione dei motivi di pubblico interesse e delle circostanze soggettive ed oggettive che impediscano, nell’interesse della scuola, l’esercizio professionale.
Avverso il diniego dell’autorizzazione è ammesso reclamo alla stessa amministrazione entro il termine di 15 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al giudice del lavoro.
I modelli di seguito elencati, sono disponibili nella sezione Modulistica - Personale: https://giustoscuola.it/modulistica/personale.html
- Schema provvedimento di autorizzazione
- schema modello di richiesta autorizzazione
- Schema di diniego autorizzazione
- Schema di autorizzazione condizionato