L’affidamento di una concessione va effettuata, prioritariamente, utilizzando procedure competitive e che se la normativa di riferimento non contempla la possibilità di affidamento diretto questa scelta del legislatore è perfettamente legittima. Il principio giuridico enunciato in sentenza è il seguente: “non può trovare accoglimento l’argomentazione che deduce come, nella sussistenza dei presupposti previsti, l’affidamento diretto sarebbe imposto dalla disciplina in materia di procedure d’appalto e, comunque, da quella relativa all’attività contrattuale della pubblica amministrazione in tema di contratti attivi. Invero, la trattativa diretta – altrimenti detta anche procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – quand’anche prevista, in nessun caso integra un modello procedurale imposto dalla legge essendo soltanto consentito: e ciò in coerenza con la sua natura eccezionale correlata alla rigorosa sussistenza dei presupposti espressamente previsti, proprio in ragione del fatto che tale procedura esclude del tutto l’attuazione del principio della concorrenza e della trasparenza”. Peraltro già l’art. 63 del previgente codice dei contratti prevedeva, riguardo l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, che nei casi e nelle circostanze indicati dalla norma, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”. Tale disposizione, che dunque prevedeva la facoltà e non l’obbligo di far ricorso alla procedura di cui trattasi, è stata poi sostanzialmente riprodotta dall’art. 76 del d.lgs. n. 36 del 2023.

TRGA Trento del 15 maggio 2023, n. 71