La commissione giudicatrice di gara indetta per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione costituisce un collegio perfetto, che in quanto tale deve operare sempre con il plenum dei suoi componenti, che non può essere assicurato da un membro supplente che non sia stato previamente nominato con atto formale; pertanto, è necessario che tutti i componenti la commissione partecipino alle attività svolte sia nella fase istruttoria che in quella di valutazione tecnico-discrezionale delle offerte che, infine, nella assunzione delle scelte decisionali dell'organo tecnico che, conscguentemente, si configura come collegio perfetto (nella fattispecie il Tribunale, in applicazione del principio in esame, ha dichiarato l'illegittimità della disposta apertura dei plichi pervenuti e dell'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle offerte, effettuati dalla Commissione di gara in assenza del suo Presidente e la conseguente, radicale illegittimità delle successive attività svolte dalla commissione di gara).

In sede di svolgimento di una gara d'appalto, il mancato rispetto, da pane della commissione giudicatrice, dei principi generali sull'obbligo, per tutti i componenti della commissione (avente natura di collegio perfetto), di partecipare alle attività istruttorie e valutative di tale organo, integra una violazione di legge non scusabile e integrante, pertanto, l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione, necessario per il perfezionamento in concreto della fattispecie di responsabilità civile.

In sede di illegittima esclusione da appalto, il danno all'immagine professionale dell'im­presa è risarcibile solo se vi sia la prova specifica che l'esclusione ha recato un nocumento all'immagine, alla professionalità, all'esperienza dell'impresa, ad esempio precludendo all'im­presa la partecipazione a ulteriori appalti in cui occorra dimostrare una specifica esperienza, nell'ambito della quale non si può sfoggiare l'appalto non aggiudicato, e senza tralasciare che l'annullamento giurisdizionale dell'esclusione è già di per sé una forma di ristoro in forma specifica di tale danno all'immagine.

Tar Sardegna, sez. I, 17 dicembre 2009,  n.2223