Buongiorno
in qualità di DSGA neoassunta dell'IC xxx sono a porvi il seguente quesito: il contratto in oggetto è scaduto il 31 agosto 2024; nessuno delle parti ha fatto richiesta di rinnovo, anzi è nostra intenzione non rinnovare
.

Al momento il fornitore non ha provveduto al ritiro dai locali dei distributori nè la nostra amministrazione ne ha sollecitato il ritiro. A questo punto Vi chiediamo una consiglio su come formalizzare il rapporto con il fornitore in questo frattempo e almeno fino a quando saremo pronti con nuovo bando pubblico di affido del servizio al quale, chiediamo, siamo costretti , eventualmente, ad ammetterli essendoci state delle inadempienze contrattuali prontamente comunicate e lasciate inadempienti?

Spero di esser stata chiara,
Ringrazio anticipatamente.

Dal quesito che si riscontra, se non abbiamo male interpretato, si evince che la scuola aveva stipulato un contratto per i distributori di bevande e merende e che alla scadenza non è stato rinnovato. Di conseguenza al termine del contratto l'altro contraente avrebbe dovuto ritirare tutti i suo macchinari, cosa che non ha invece fatto e tanto meno la scuola lo ha diffidato a farlo.

Anzi da quanto si capisce sembra che i distributori hanno continuato a funzionare anche in assenza di contratto rinnovato.

A questo punto se così è si pone per la scuola un problema di come giustificare e sanare questa abusiva presenza dei macchinari a scuola.

 Sul punto, per trovare una via d'uscita dal momento che non esiste una proroga “contrattuale”, l'unica strada è quella di disporre una proroga “tecnica”.

La proroga c.d. “tecnica”, è prevista dall’art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, sussiste nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale.

Ne consegue che la proroga “tecnica” trova applicazione se concorrano una serie di condizioni; essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara; deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l’igiene pubblica o ancora un grave danno dell’interesse pubblico.

Quindi si tratta di verificare se esistono le condizioni per fare una proroga tecnica, ovvero diffidare il contraente a provvedere allo sgombero dei suoi materiali

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