Illegittima la clausola del bando, là dove stabilisce un prezzo comprensivo di IVA, ponendosi invero la stessa in aperto contrasto con il disposto dell’art. 35, comma 4, del codice (d.lgs. 50 del 2016), la cui ratio è sostanzialmente finalizzata a scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regime di IVA agevolato. Stabilisce, invero, detta disposizione che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”. La disposizione, nella sua trasparenza semantica, non può infatti che essere interpretata nel senso che… il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, debba essere basato … sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA.

TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 marzo 2020, n. 110

Tale pronuncia è riferibile anche all'interpretazione dell'art. 14 comma 4 del nuovo codice (d.lgs. n. 36 del 2023) che indica quali elementi vadano ricompresi nel calcolo dell'importo stimato di un appalto di lavori, servizi e forniture. Questo deve essere basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, che, espressamente, ricomprende tutte le opzioni e rinnovi previsti nella documentazione di gara, nonché gli eventuali premi o pagamenti stabiliti per candidati o offerenti.

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