Costituisce violazione dell'art. 35 comma 6 d.l.gs n. 50 del 2016 (secondo cui "un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino") la indizione di gare distinte e parallele da parte di strutture dipendenti da una stessa amministrazione.
Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3975
Tale pronuncia è riferibile anche all'interpretazione dell'odierno art. 14 comma 6 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che detta l'importante divieto di frazionamento artificioso di un appalto, noncbé quello di individuazione di un metodo di calcolo dell'importo stimato, finalizzato a eludere l'applicazione delle disposizioni derivanti dal superamento delle soglie europee.