Non sussiste alcuna discrezionalità in capo al dirigente di un Istituto scolastico in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento dell'alunno in altra scuola; al contrario, l'atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale.
T.A.R. Puglia sez. II - Lecce, 13/02/2017, n. 249