Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Nel presente lavoro analizziamo tale problematica.

Normativa di riferimento dell’adempimento

● Articolo 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal D.L. 262/2006, conv. con legge 286/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007).

● Circolari 6 agosto 2007, n. 28 e 4 settembre 2007, n. 29 del MEF.

● L. 29.11.2007, n. 222.

● Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

● Circolare 29 luglio 2008, n. 22 della Ragioneria generale dello Stato.

● L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

● Decreto Legge n. 137/2020.

● Articolo 1, c. da 231 a 252, della L. n. 197/2022.

● D.lgs 36 del 31/3/2023 in attuazione dell’articolo 1 della L. 21/6/2022 N. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.