Spesso a questa rubrica, arrivano richieste di chiarimento relativa all'assicurazione scolastica integrativa. Quando parliamo di assicurazione in generale, la maggior parte delle persone entra in un ambito non immediatamente comprensibile, fatto di luoghi comuni, spesso condivisi in maniera inconsapevole. Lo stesso approccio regola anche l’assicurazione scolastica. Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza.
I rami assicurativi
Le assicurazioni operano per rami di rischio. Per ramo assicurativo s’intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi simili tra loro. Il ramo che più colpisce l’immaginario collettivo e, conseguentemente, più preso in esame nella scuola, è quello dell’infortunio. Se uno studente o un dipendente della scuola sono vittime di un infortunio, chi e come indennizza la polizza assicurativa? Un ulteriore ramo, a volte sottovalutato, riguarda la Responsabilità Civile. Se un alunno, un docente o l’Istituto scolastico stesso, causassero colposamente un danno, chi è tenuto a risarcirlo?
L’assicurazione obbligatoria
L’infortunio, come abbiamo visto, è l’aspetto che maggiormente catalizza l’attenzione, non solo del singolo, ma anche dell’opinione pubblica. Le conseguenze traumatiche di un sinistro, anche quando non particolarmente grave, potrebbero incidere sulla qualità della vita dell’infortunato. Per questo motivo, fin dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso, lo Stato ha previsto la tutela assicurativa obbligatoria per tutti i lavoratori. La tutela è prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Dipendenti della scuola e studenti, in caso di infortunio, sono, quindi, tutelati dall’INAIL con una specifica formula di gestione per conto dello Stato. Tuttavia, se per i dipendenti la tutela assicurativa è integrale, per gli alunni è operante solo in casi limitati, ritenuti potenzialmente pericolosi. Inoltre, la tutela INAIL, per tutti i soggetti, non prevede il pagamento delle spese mediche, in quanto, di norma, prestate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le tutele INAIL si riducono, quindi, esclusivamente alla morte e all’invalidità permanente e, in quest’ultimo caso, prevedono delle franchigie per i primi 5 punti.
L’assicurazione integrativa
Proprio per far fronte alla limitazione delle garanzie e all’accrescimento della sensibilità generale, a partire dalla metà del 1980, sono apparse le prime assicurazioni integrative.
L’istituto scolastico che stipula una polizza con una compagnia assicurativa privata integra, quindi, le garanzie INAIL obbligatoriamente previste.
Un iniziale nucleo prevedeva unicamente estensioni nel ramo infortunio. Le polizze integrative hanno, in seguito, progressivamente ridotto le franchigie e previsto il pagamento delle spese mediche.
Col passare del tempo, si sono aggiunti rami diversi e più specifici tagliati sulle particolari esigenze della scuola.
Al ramo Infortuni s’è dapprima aggiunto quello di Responsabilità Civile. L’assicurazione della Responsabilità Civile tutela il patrimonio dell’assicurato da quanto questi sia costretto a risarcire a terzi a causa di eventi commessi con propria colpa.
Con l’avvento del nuovo millennio, le polizze integrative scolastiche si sono ulteriormente evolute. Ai Rami Infortunio e Responsabilità Civile, s’è aggiunto quello di Assistenza, legato ai viaggi di Istruzione. Le migliori formule assicurative prevedono anche il ramo Tutela Giudiziaria, finalizzato al pagamento delle spese legali e peritali nel caso di vertenze giudiziarie o extragiudiziarie.
Valentino Donà su Amministrare la scuola n 10