Un gruppo di studenti e docenti accompagnatori, in viaggio di istruzione ha subito una presunta intossicazione alimentare dopo la cena consumata presso l'hotel dove alloggiavano. I sintomi si sono manifestati subito dopo il pasto e hanno colpito tutti i partecipanti, con gravità variabile. L'incidente si è verificato il secondo giorno del viaggio.
La situazione è stata gestita con l'intervento del 118, dei NAS e del Servizio Igiene, ed è stata presentata denuncia ai carabinieri da parte di due docenti accompagnatori. È stato coinvolto anche un medico privato che ha monitorato tutti i partecipanti. In giornata, circa XX partecipanti sono stati fatti rientrare a casa con un autobus, mentre il resto del gruppo è tornato il giorno successivo. La scuola ha raccolto i referti di Pronto Soccorso, ha aperto pratiche di infortunio presso INAIL e ha avviato la segnalazione del sinistro all'agenzia di viaggi, chiedendo il risarcimento danni.
L’agenzia sta valutando di offrire un rimborso parziale (circa 200 euro), ma solo a condizione che le famiglie non procedano legalmente contro di essa. Nel frattempo, l'assicurazione della scuola ha inviato un messaggio in cui suggerisce di intentare un'azione risarcitoria contro il responsabile dell'intossicazione, poiché la compagnia si riserva il diritto di regresso. Mi chiedo:
Come deve comportarsi la scuola in caso di rischi di azioni legali da parte delle famiglie, e se sì, di che tipo?
La scuola ha omesso qualche azione che sarebbe stata necessaria?
Cosa significa il messaggio della nostra assicurazione? Non risarciranno gli interessati se ci sono spese mediche e diagnosi?
In tale contesto, è possibile che alcuni genitori, sia singolarmente che collettivamente, avviino azioni risarcitorie nei confronti della scuola per i danni causati dall’intossicazione alimentare. In alternativa, la scuola può chiedere alla propria assicurazione di agire nei confronti dell'agenzia di viaggi, quale terzo responsabile. L'assicurazione della scuola, infatti, ha il diritto di regresso verso l'agenzia per il risarcimento dei danni, qualora l'intossicazione sia imputabile alla sua negligenza o responsabilità.
Il messaggio dell'assicurazione non implica che non verrà erogato un risarcimento, ma che l'assicuratore eserciterà il diritto di regresso nei confronti dell'agenzia di viaggi, qualora questa sia ritenuta responsabile dell'incidente. Quindi, l'assicurazione è pronta a risarcire i danni ai partecipanti, ma intende tutelarsi riguardo alla responsabilità dell'agenzia.
In relazione alle azioni da intraprendere, è consigliabile distinguere tra il rimborso per i servizi non goduti, che l'agenzia dovrà restituire, e il risarcimento per il danno subito dai partecipanti. Per quest'ultimo, è possibile che la scuola possa essere chiamata a rispondere, ma non è detto che ciò comporti azioni legali automatiche da parte delle famiglie. L’ideale, in questo caso, sarebbe avviare una procedura conciliativa per risolvere la situazione in maniera pacifica, magari con la mediazione legale o la negoziazione assistita.
Infine, per evitare ulteriori problematiche, potrebbe essere utile chiedere ad ogni partecipante o famiglia di firmare una dichiarazione che accetti l'indennizzo offerto dall'agenzia in cambio di una rinuncia ad azioni legali contro la scuola e l'agenzia. Questo permetterebbe di chiudere la questione senza ulteriori complicazioni legali.
NORMATIVA
- Sentenza 27-06-2002 n. 9346 – Corte di cassazione sezioni unite civili
- Sentenza 19-12-2006 n. 2577 – Corte dei conti Lazio
- Decreto Legislativo 16-04-1994 297