Ad un’alunna frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado è stata irrogata la sanzione disciplinare del richiamo scritto per avere utilizzato il proprio telefono cellulare in classe senza l’autorizzazione del docente. Il provvedimento, emesso dall’Equipe pedagogica, è stato portato a conoscenza dei genitori dal Coordinatore, in sede di consegna ai genitori stessi delle valutazioni scolastiche del primo quadrimestre.

In conseguenza di ciò il Consiglio di classe, aveva assegnato all’alunna un voto in condotta pari a sette/decimi.

I genitori dell’alunna hanno presentato ricorso al TAR Lombardia impugnando sia il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare da parte dell’Equipe pedagogica, sia il provvedimento di assegnazione del voto di condotta da parte del relativo Consiglio di classe.

Con la Sentenza n. 1494 del 13 giugno 2018 il TAR Lombardia si è pronunciato positivamente sul ricorso proposto dai genitori dell'alunna per l’annullamento:

  • della sanzione disciplinare di richiamo scritto comminata all’alunna;

  • del verbale del Consiglio di classe relativo alla votazione di comportamento attribuita all’alunna dall’Equipe pedagogica (il team dei docenti del gruppo classe);

  • della decisione assunta dall’Organo di garanzia circa l’irrogazione della sanzione disciplinare;

  • di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione dell’alunna.

La motivazione

Il Collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso dei genitori nella parte riguardante l’irrogazione della sanzione disciplinare e quindi lo ha accolto. Il Collegio ha infatti messo in evidenza che la sanzione disciplinare irrogata all’alunna è stata applicata senza che ci sia stata una istruttoria e un contraddittorio e, quindi, senza che la Scuola abbia effettivamente e in modo adeguato accertato se la condotta dell’alunna nella fattispecie sia da imputare proprio all’alunna.

Innanzitutto, chiarisce il Collegio, è da tener presente che il Regolamento di disciplina approvato dalla scuola interessata ed ivi vigente stabilisce che il Richiamo scritto irrogabile ad un alunno che abbia utilizzato in classe il telefono cellulare o un registratore o un riproduttore audio- video o altre attrezzature informatiche senza l’autorizzazione del Docente costituisce a tutti gli effetti una vera e propria misura sanzionatoria.

Pertanto, è qui da tener presente il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 -Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che all’articolo 4, comma 3, cita testualmente:

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Questo disposto viene infatti anche contenuto nel citato Regolamento di disciplina approvato dalla scuola resistente, laddove vengono individuate specifiche garanzie procedurali volte ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

E sarebbe stato opportuno, a nostro avviso, tener presente anche il comma 9-ter del medesimo articolo laddove cita che le sanzioni disciplinari previste nel D.P.R. n. 249/1998:

  • possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nel caso di specie la scuola non ha rispettato detto principio del contraddittorio dal momento che essa non ha inviato all’alunna interessata alcuna contestazione degli addebiti e né, a maggiorragione, provveduto ad acquisire, nel corso del procedimento, le ragioni dell’incolpata.

Inoltre, prosegue il Collegio, non può valere la memoria del Docente depositata dalla Scuola dal momento che essa:

  • è stata redatta dopo la chiusura del procedimento sanzionatorio;

  • da cui si evince che l’alunna è stata sentita dal docente stesso in maniera del tutto informale, al di fuori del procedimento stesso.

Il Collegio, inoltre, fa osservare che, da un punto di vista sostanziale, la sanzione è stata applicata in quanto l’alunna si è resa protagonista di un breve filmato, poi postato sui social network, ma senza che la Scuola accertasse prima se l’alunna avesse acconsentito all’effettuazione delle riprese ed alla successiva pubblicazione del video. E detto accertamento avrebbe potuto essere effettuato acquisendo innanzitutto, in sede procedimentale, una ricostruzione dei fatti dalla diretta interessata.

Alla luce di tutto questo il Collegio ha ritenuto che il non avere attivato tutte le garanzie partecipative quali per esempio l’istruttoria e il contraddittorio, non si possa considerare solo una violazione puramente formale, ma ha determinato una ricostruzione fattuale di tutta la vicenda assolutamente insufficiente, il che costituisce una ulteriore causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio avversato.

Pertanto il TAR ha accolto il ricorso presentato relativamente alla sanzione disciplinare irrogata all’alunna.

Il Collegio analogamente ha ritenuto fondato il ricorso relativamente al voto di condotta assegnato dalla Scuola all’alunna. Il Collegio in proposito ha richiamato il D.M.16 gennaio 2009. n. 5, recante i Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento. Detto decreto all’articolo 3, che ha dato il titolo all’intero decreto stesso, cita testualmente:

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno(il neretto è nostro).

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finalenon può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico(il neretto è nostro). In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno ...

Ora, prosegue il Collegio, da quanto già illustrato in precedenza, si deduce la violazione di detto decreto. Infatti, come abbiamo visto:

  • non risulta che all’alunna siano stati contestati addebiti ulteriori rispetto a quello di cui si è discusso in questa sede relativo all’uso del telefono cellulare in classe senza autorizzazione del Docente;

  • l’accertamento della condotta che ha giustificato l’emissione della misura sanzionatoria è stato effettuato senza alcun contraddittorio, con risultati non sufficientemente sicuri.

Pertanto, conclude il Collegio, si deve ritenere che anche la valutazione della condotta sia affetta da illegittimità in quanto basata su un unico episodio, peraltro neppure adeguatamente ricostruito, ma, specifica il Collegio, sempre a quanto risulta e in mancanza di ulteriori specificazioni da parte dell’Amministrazione intimata.

E ribadisce così che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati e dispone la compensazione delle spese, salvo l’obbligo per la parte soccombente di rimborsare ai ricorrenti il contributo unificato.