Il fatto
Nel caso in esame è stato sorpreso copiare un alunno con il cellulare durante lo svolgimento di una prova di maturità. Il giorno successivo la commissione d'esame si era riunita per valutare il da farsi. E dopo avere disposto l'annullamento dell'elaborato dell'alunno interessato, aveva deliberato all'unanimità di impedire al candidato il proseguimento delle prove d’esame. La decisione era stata adottata in conformità alle disposizioni contenute nella nota ministeriale U.0012396 del 6 giugno 2019, che così dispone:
“-È assolutamente vietato utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/ o grafiche consentite.
-É vietato l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
-Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l'esclusione da tutte le prove di esame.
-I Presidenti di commissione informeranno sui risultati delle prove e sul calendario delle prove orali.”
L'alunno ha successivamente impugnato il provvedimento di esclusione adducendo 3 motivi:
1) violazione dell’art. 95 co. 3 del regio decreto n. 653 del 1925, adducendo la previsione del solo l'annullamento della prova e non dell'intero esame (si veda l'articolo 95, comma 3).
2) violazione del principio di proporzionalità della sanzione, adducendo anche un vizio di motivazione del verbale della commissione.
3) contestazione circa la veridicità dei fatti esponendo che in realtà non stava utilizzando il cellulare durante lo svolgimento della prova.
Tar Puglia sentenza n. 879 del 2019
La sentenza
Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti e tre motivi posti a fondamento dell'azione.
1) In primo luogo è ricordato come l'art. 95 co. 4 del regio decreto n. 653 del 1925 è una norma procedurale, che nulla dispone sulla sanzione da adottare in casi come quello oggetto del giudizio. Pertanto è legittimo che la commissione abbia applicato la sanzione dell'esclusione dall'esame, poiché tale sanzione è indicata in una nota ministeriale emessa in forza del potere conferito dal legislatore al ministero dell'istruzione in tale materia. Tale potere è ormai accettata pacificamente dalla costante giurisprudenza del Consiglio di stato.
2) Circa la proporzionalità della sanzione e la censura di vizio di motivazione il Tar ha affermato 'inesistenza di violazioni del principio di proporzionalità della sanzione dell'annullamento dell'esame perché ciò è espressamente previsto dalla normativa ministeriale. Ed ha ritenuto le motivazioni della commissione pienamente esaustive.
3) Sulla contestazione della veridicità dei fatti è stata ritenuta l’esistenza di un fatto comprovato dal verbale della commissione in quanto quest’ultimo un atto pubblico e pertanto “che fa fede” fino a querela di falso art. 2699 del codice civile.
È illegittima la deliberazione della giunta esecutiva del consiglio d'istituto che abbia adottato a carico di un alunnodi scuola secondaria la sanzionedisciplinare dell'espulsione da tutte le scuole della repubblica, per un anno, ai sensi degli art. 19 lett. b e 21 r.d. 4 maggio 1925 n. 653 ove essa sia stata adottata in un'unica riunione e senza tenere conto delle giustificazioni dell'alunno (Tar Salerno 04 ottobre 1993, n. 511).