Il periodo di prova e l’anno di formazione riguardano la fase iniziale della carriera del personale docente, ovvero il momento dell’assunzione in ruolo, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. Secondo la disciplina prevista, dall'art.1, comma 115 e seg. dalla legge n.107/2015, il personale docente neoassunto in ruolo è nominato in prova ed è ammesso, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Ai sensi del DM 850 del 27/10/2015 sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 della legge n.107/2015, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Riguardo all’anno di formazione il neo-docente nell’ambito dell’istituzione scolastica sarà supportato da un docente tutor. Le CC.MM. n.267 del 1991 e n.73 del 1997 danno indicazioni sull’individuazione dei tutor, nominati dal dirigente su indicazione del collegio dei docenti. In sede di relazione da parte del docente neo-assunto, il tutor assegnato, partecipa alla seduta del comitato fornendo altresì elementi utili per la valutazione.
Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:
- incontri propedeutici e di restituzione finale;
- laboratori formativi;
- “peer to peer” e osservazione in classe;
- formazione on-line tramite la piattaforma Indire.
Pertanto, l'anno di formazione, che comprenderà la nomina di un tutor, la stesura della relazione fino allo svolgimento di attività seminariali e relativa discussione della relazione davanti al comitato di valutazione, deve essere svolto dal docente una sola volta nella carriera.
Il periodo di prova
La prova ha la natura di periodo di ruolo ad ogni effetto (es. regime delle assenze, progressione di anzianità ai fini della carriera, ecc.). Il superamento del periodo di prova è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. cit.) o altri benefici previsti dalle norme vigenti.
La durata della prova è di un anno scolastico. Il servizio deve essere non inferiore a 180 giorni nello stesso anno, di cui almeno 120 per le attività didattiche (art. 3 comma 1 DM n.850/2015).
Il superamento del periodo di prova è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297), o altri benefici come ad esempio ottenere i comandi.
La Circolare Ministeriale 27 marzo 1980, n. 88 avente come oggetto la “Ripetizione del periodo di prova in casi di passaggi di cattedra e di presidenza di cui all'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417”, ha disposto che bisogna attenersi al parere del Consiglio di Stato, sez.II del 12 luglio 1978 n. 583/78 secondo cui:
“anche per i passaggi previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto (come il passaggio da una classe di concorso ad un’altra).
Il periodo di prova può essere svolto, qualora il docente presti servizio come supplente annuale o sino al termine delle attività didattiche, nello stesso insegnamento o classe di concorso per il quale si è conseguita la nomina in ruolo, oppure nell'insegnamento di materie affini nonché su posto di sostegno.
La circolare n.36167del 5.11.2015 ha chiarito che “per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al DM354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado di istruzione.
Per quanto riguarda il servizio su sostegno la circolare del MIUR chiarisce che lo stesso è valido anche per la disciplina e viceversa. Inoltre il servizio su sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria è valido per entrambi i ruoli e vale la stessa regola anche per il servizio nel I e II grado della scuola secondaria.
Le 50 ore di attività di formazione, sono comunque svolte con riferimento al posto o alla classe di concorso
di immissione in ruolo.
Il docente in anno di formazione viene accolto dal dirigente scolastico nella comunità
professionale e, in affiancamento al tutor (medesima classe di concorso, affine ovvero compresa nella stessa area disciplinare), partecipa pienamente alla vita della scuola, programmando la propria attività didattica in un contesto di condivisione e coordinamento
Il progetto di formazione del neo-assunto parte da un primo bilancio delle competenze e prosegue in un processo di sviluppo professionale con obiettivi di acquisizione di competenze culturali, disciplinari, didattico-metodologiche e relazionali. Gli strumenti sono: le attività formative di 50 ore (di cui la parte online sarà predisposta da INDIRE),la partecipazione ad attività formative della scuola o reti di scuole l’eventuale utilizzo della somma della Carta (Bonus) per aggiornamento
La parte riservata ai laboratori formativi è di complessive 12 ore e prevede la possibilità di optare su proposte offerte a livello territoriale, fermo restando l’adozione di metodologie didattiche laboratori e di contenuti strettamente attinenti all’insegnamento. L'attività è validata dal docente coordinatore del laboratorio.
Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto è tenuto a redigere il proprio portfolio professionale che dovrà contenere l’analisi delle attività seguite nell’intero percorso formativo.
Il dirigente scolastico all'inizio di ogni anno scolastico conferisce l'incarico al docenti tutor, previo il solo parere del Collegio, al quale possono essere assegnati fino a 3 docenti neo-assunti. Deve insegnare nella medesima classe di concorso o comunque essere in possesso di specifica abilitazione; in assenza di queste
condizioni, si procede individuando docenti-tutor di classi di concorso affini o all’interno delle aree disciplinari.
Non esistendo risorse specifiche, all’incarico del tutor sarà destinata una quota del MOF. L’attività verrà attestata e inserita nel curriculum professionale nonché, in caso di positivo svolgimento, potrà accedere al riconoscimento del merito come previsto dal comma 127 della L.107 /2015.
Modalità di calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall’interessato per il periodo di prova
Si applica il criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del 26.05.1992, secondo cui, i mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall’effettiva durata ( 28, 29, o 31 giorni ), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio; Le frazioni di mese (meno di 30 giorni ) vengono calcolate secondo la durata dei mesi.
Periodi computabili per il raggiungimento dei 180 giorni
Nel conteggio dei giorni utili al superamento del periodo di prova (i 180 giorni) vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:
- tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
- il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica;
- periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, ecc.);
- esami e scrutini compresi gli esami di Stato se per la classe di concorso di insegnamento;
- il primo mese d'astensione per maternità ai sensi dell'art. 31 R.D. 21/08/1937, C.M. n. 54 del 23/02/1972, C.M. n. 180 dell'11/07/1979;
- il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità;
- frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
- il periodo prestato in qualità di preside incaricato;
- servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'11.7.1979);
- periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Poiché l’art. 3 comma 2 del DM 850 DEL 27/10/2015 recita “Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti” sono altresì computabili nei 180 giorni
- le attività connesse al servizio scolastico;
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- gli esami, gli scrutini ed ogni altro impegno scolastico;
Restano periodi non computabili per il raggiungimento dei 180 giorni:
- permessi retribuiti e non;
- i giorni di congedo ordinario e straordinario;
- ogni tipo di assenza, eccetto l’aspettativa per mandato parlamentare.
Pertanto, così come previsto dal DM 850 DEL 2015 sembrerebbe che i mesi di Luglio ed Agosto siano da ricomprendere nei servizi computabili per il raggiungimento dei 180 giorni Tuttavia l’ordinamento scolastico pone una chiara distinzione tra la nozione di “sospensione delle lezioni” ed il “termine delle attività didattiche”, ed il personale docente ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 9 del CCNL deve fruite delle ferie “durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e, pertanto, nei mesi di Luglio ed Agosto, per cui restano pochi giorni da poter conteggiare, infatti:
- per “sospensione delle attività didattiche” s' intende, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31 agosto;
- per “sospensione delle lezioni” s' intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.)
Cosa si computa nei 120 giorni di attività didattiche
Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Personale part-time
Per quanto riguarda il part-time in base all'art. 438 comma 2 del Testo Unico: “ il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra”. Tuttavia se si tratta di tempo parziale con un'articolazione del servizio su tutti i giorni lavorativi, il cosiddetto tempo parziale orizzontale, si possono facilmente raggiungere i 180 giorni utili per la validazione dell'anno di prova e di formazione. Negli altri due casi previsti dall'O.M. 446/97, e cioè il tempo parziale su non meno di tre giorni alla settimana o "su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia scolastica", si ricorda che, in mancanza di regolamentazione specifica che limiti la validità del servizio prestato come part-time verticale, lo stesso periodo è calcolato, al pari del part-time orizzontale, come se fosse a tempo pieno. Il dirigente scolastico procederà alla rilevazione puntuale degli effettivi giorni di servizio prestati.
La circolare n.36167 del 5/11/2015 ha chiarito la riduzione proporzionale di questo monte-ore per i docenti in part-time o con orario inferiore a quello previsto dalla cattedra/posto, fermo restando l’obbligo di svolgimento delle 50 ore di formazione.
Di conseguenza il numero di giorni necessario per il superamento del periodo di prova (180 e 120 giorni) è ridotto proporzionalmente per chi è in part-time o impegnato su spezzone orario.
I casi che prevedono la proroga del periodo di prova sono:
- 58 d.P.R. 417/1974; art 438 D.l.vo 297/1994: non sono stati prestati i 180 giorni prescritti o le 50 ore seminariali o entrambi. In questo caso le proroghe non hanno limite.
- 59 d.P.R. 417/1974; art 439 D.l.vo 297/1994: Esito sfavorevole della prova. Qualora il comitato di valutazione e il Dirigente Scolastico accertino un’incapacità professionale, pur avendo il docente svolto i 180 giorni e le 50 ore. In questo caso è concessa una sola proroga. Qualora non sia superata il dipendente sarà licenziato o restituito al ruolo precedente se si tratta di passaggio di ruolo.
Comitato di valutazione
Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 e tra i compiti del comitato è previsto che esprima il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria.
Valutazione finale
l dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta e al parere del Comitato e può esprimere:
- parere favorevole, ed in tal caso emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
- parere sfavorevole, ed in tal caso emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova
Conferma in ruolo
Al termine dell’anno di prova, o anno di formazione in caso di esito favorevole l’interessato consegue la conferma in ruolo con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello di nomina in ruolo.
Per disporre la conferma in ruolo è necessario, che il Comitato di valutazione dei docenti, acquisiti gli elementi di valutazione forniti dal Dirigente scolastico, e sentita la relazione finale del docente (nel caso in cui lo stesso sia tenuto ad effettuare l’anno di formazione) esprima il proprio “parere favorevole” al superamento dell’anno di prova.
In applicazione del D.P.R. 08-03-1999, n. 275 la competenza all’emissione del provvedimento formale di conferma in ruolo, come tutta la gestione dello stato giuridico del personale docente, è di competenza del Dirigente scolastico.
La conferma in ruolo va inserita nel Sistema informativo o nell’area delle assunzioni seguendo il seguente percorso: gestione perfezionamento assunzione in servizio > acquisire effetti di prova oppure direttamente nell’area della gestione giuridica al momento dell’apertura della pratica di ricostruzione della carriera.
E’, comunque, possibile emettere il provvedimento di conferma in ruolo contestualmente alla ricostruzione della carriera, ovviamente sempre dopo aver inserito al SIDI la decorrenza della conferma in ruolo.
Solo dopo il conseguimento della conferma in ruolo il personale docente può produrre la domanda di riconoscimento dei servizi ai fini della progressione della carriera, ed a partire dalla data di conferma in ruolo decorrono i benefici giuridici ed economici derivanti dalla valutazione dei servizi prestati prima della nomina nel ruolo attuale.
Non è possibile emettere il decreto di ricostruzione della carriera tramite il SIDI, senza aver inserito la decorrenza della conferma in ruolo.
Ripetizione del periodo di formazione e prova
Si ricorda che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente può effettuare un secondo periodo di formazione e di prova, che però non è rinnovabile, tuttavia, nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.