Buongiorno Direttore,
vorrei avere delucidazione in merito alla richiesta pervenuta da collaboratore scolastico supplente annuale al 30 giugno di congedo parentale orario di 1h e 30 da effettuare nella giornata del lunedì.
Non mi è chiaro come viene conteggiato il residuo dei giorni disponibili, mi spiego:
se la collaboratrice ha ancora a disposizione 50 gg di congedo parentale ai fini del calcolo dei giorni residui ogni volta che mi chiede presenta domanda di congedo parentale orario devo andare a detrarre dal monte giorni 1\2 giornata quindi residuo 49 gg e 1\2?
Il mio scrupolo è dettato dal fatto che il Sidi recepisce la posizione di stato, ma non emette provvedimento che dovrà essere redatto dalla scrivente pertanto ho bisogno di chiarezza.
Grata per il chiarimento porgo cordiali saluti.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si chiarisce che l’articolo 32, comma 1-bis, del D.lgs. 151/01 prevede che la possibilità di fruizione ad ore del congedo parentale, ma per la concreta modalità di esercizio di tale diritto viene fatto un rimando ad una regolamentazione da effettuare o a livello di contrattazione collettiva nazionale (cosa che al momento non è ancora avvenuta) o a livello di contrattazione integrativa d'istituto.
Spetta pertanto alla contrattazione definire le modalità di fruizione del congedo ad ore ed i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Qualora ciò non sia avvenuto, come molto probabile, l'unica regola a cui fare riferimento è quella stabilita dalla legge, vale a dire la fruizione del congedo su base oraria deve avvenire in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.