il RSPP si è presentato una sola volta in Istituto per il sopralluogo sui diversi plessi (5 in tutto).
Non ha effettuato la verifica delle luci di emergenza e degli idranti e pretende che tali ultimi adempimenti siano espletati dal Dirigente e dai formati all'antincendio attraverso i controlli riportati sul registro antincendio.
Il contratto sottoscritto a seguito di regolare avviso pubblico riporta tra gli adempimenti:
1. Proposta scritta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
2. Fornitura ai lavoratori delle informazioni (4h ad inizio dell’anno scolastico) ai sensi dell’art 36 del D.gsl L. 81;
3. Ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione;
4. Elaborazione delle misure preventive e protettive di cui l’art 28 , c. 2 del DGVO 81 e dei sistemi di controllo di tali misure;
5. La revisione e l’adeguamento del piano di emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il DM 10/03/98 cui farà seguito almeno una esercitazione all’anno.
6. Verificare se avviene la manutenzione periodica di impianti e attrezzature;
7. Verificare la validità della certificazione della “formazione” del personale secondo le disposizioni di cui al DGVO citato, con particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e protezione, nonché quello incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso e della formazione di base.
Si chiede se la mancata verifica degli impianti delle luci di emergenza e degli idranti sia illegittima.


Risposta

Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce, in via preliminare, che la questione non è quella di stabilire la legittimità o meno dell'adempimento del prestatore di servizi in qualità di RSPP.

L'esperto professionista RSPP viene incaricato sulla base di un contratto di prestazione d'opera ai sensi art.2222 del codice civile.

Con il contratto d’opera una persona, detta prestatore d’opera, dietro corrispettivo, si obbliga verso un'altra, detta committente, a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Dal tale contratto discendono Diritti e obblighi tra le parti che vanno esplicitamente regolati nel contratto.

In particolare il committente assume l’obbligo di pagare il corrispettivo, mentre il prestatore d’opera assume l’obbligo di eseguire l’opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio, nei termini e modalità definite dal committente.

Compito del committente è quello di controllare che il servizio sia svolto secondo le condizioni stabilite nel contratto e a regola d’arte. In caso contrario può assegnare un congruo termine al prestatore perché adempia, pena il diritto di recesso a favore del committente, oltre al risarcimento dell’eventuale danno (art.2224 c.c.)

Il committente, anche al di fuori della predetta ipotesi, può recedere dal contratto in qualsiasi momento; in questo caso deve indennizzare il prestatore delle spese e del lavoro eseguito e corrispondergli una somma equivalente al mancato guadagno (art.2227).

Pertanto, per la soluzione del quesito posto è di fondamentale importanza verificare le clausole pattuite nel contratto, in termini di adempimento della prestazione ed eventuali penali stabilite.