Il nostro Istituto, abbonato alla rivista “Amministrare la scuola per l’anno 2015, vorrebbe porre due quesiti abbastanza urgenti:
1. Il nostro Istituto per il prossimo anno scolastico ha necessità di avvalersi di un esperto esterno di informatica (non avendo al suo interno personale idoneo). Vorremmo porre la seguente domanda?
E'possibile restringere la selezione alle sole persone fisiche, escludendo le ditte (persone giuridiche)? Se si, esiste una normativa di riferimento che ci metta al riparo da eventuali ricorsi da parte di ditte o associazioni?
Se invece non fosse possibile, in che modo può essere effettuata la comparazione tra un persona fisica e una ditta (es. titoli posseduti, esperienze professionali, competenze).
In alcuni “Avvisi di selezione” pubblicati sulla rete, le scuole, pur chiarendo che l’incarico non potrà essere attribuito ad una ditta, ma soltanto ad una persona fisica, lasciano la possibilità di accesso alla selezione anche alle ditte, le quali però devono indicare il nominativo della persona che svolgerà materialmente l’incarico. E' corretto?
Per quale motivo, nella maggior parte dei casi, relativamente alla ricerca di un esperto informatico, le scuole pubblicano un “Avviso pubblico” piuttosto che un “Bando di gara”. inoltre, perché, tra coloro che possono presentare la domanda, vengono sempre indicati (per primi) i docenti e il personale ATA della provincia.
E’ obbligatorio? Le domande di partecipazione di personale docente e /ATA in servizio presso altri Istituti vengono valutate per prime e solo in via residuale devono essere prese in considerazione le domande presentate da esperti esterni?
Risposta
Relativamente al quesito ad avviso di chi scrive è possibile escludere società, enti ed associazioni da eventuali bandi da stipulare unicamente con esperti esterni ai quali verranno richieste competenze specifiche, Infatti così come chiarito dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, con CIRCOLARE 21 dicembre 2006, n. 5 le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate.
L'elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.
Viene ribadito che nei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di specifici presupposti previsti dalle stesse norme
L’attività del lavoratore autonomo è disciplinata dall’art. 2222 del codice civile. In esso è scritto che il lavoratore autonomo è tale quando: “… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …”.
La prestazione deve essere eseguita personalmente. Viceversa eventuali contratti svolti con ditte e/o associazioni vengono configurate come prestazioni di servizio.
In realtà la disciplina del contratto d'opera è simile alla disciplina relativa al contratto di appalto.
Naturalmente tra queste due tipologie contrattuali, il contratto d'appalto da una parte e il contratto d'opera dall'altra, intercorrono delle differenze.
Nel contratto di appalto dietro la prestazione dell'opera c’è il lavoro di un'impresa, nel contratto d'opera c'è un piccolo imprenditore, un lavoratore autonomo che svolge la sua attività in prevalenza con il proprio lavoro, questo costituisce l'elemento di differenza tra i due tipi di contratti.
Ad esempio, nella garanzia per vizi, se l'opera realizzata dall'artigiano presenta un vizio, la disciplina è la stessa che si applica in riferimento all'appalto, ci sono leggere differenze, come il termine di denuncia che in questo caso sono otto giorni, mentre nell'appalto sono sessanta, l'azione si prescrive in un anno mentre nell'appalto in due anni, ma si tratta di differenze molto marginali, la costruzione è la stessa.
Il legislatore in base al contratto d'opera, detta una considerazione in riferimento al contratto d'opera intellettuale, che rispetto al primo si caratterizza per una sua specialità.
La prestazione d'opera intellettuale, consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente.
La specificità si ritrova nel contenuto della prestazione regolata a favore della controparte, e si tratta di una prestazione che si manifesta esclusivamente sul piano intellettivo.
Questo non significa che il prestatore d'opera intellettuale non svolga anche attività di carattere materiale, manuale, a favore del proprio cliente le quali attività sono in una posizione marginale.
Uno degli aspetti che caratterizzano il contratto d'opera intellettuale è l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente.
Tra l’altro ai fini dell’individuazione degli esperti è indispensabile predispone un apposito avviso nel quale siano evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.







