In fase di approvazione il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che per l'anno 2025-2026 predispone un paddaggio ulteriore alla scelta del docente di sostegno, e cioè l'approvazione da parte del dirigente scolastico, in base all'articolo 14 sdel dlgs 66-2017, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 71-2024.

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Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 14

Continuità del progetto educativo e didattico
 
1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
 
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
 
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3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.
 
3-bis.La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b)docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
 
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4.Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 
 
Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 (in G.U. 31/05/2024, n.126) convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177) ha disposto (con l'articolo 8, comma 1) la modifica dell'articolo 14, commi 3 e 3-bis, lettere a) e b).
 

D.L. 31 maggio 2024, n. 71

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca 
Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
 
1.Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.
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3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
 
La LEGGE 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177) di conversione ha disposto (con l'articolo 1, comma 1) la modifica dell'articolo 8, commi 1 e 2.
 
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La scelta, dal 2025, se approvato il decreto, dovrebbe quindi svolgersi in questo modo: il dirigente, ricevuta la richiesta della famiglia per la conferma o meno del docente di sostegno titolare di incarico a tempo determinato, valuterà la proposta e, nell'interesse dell'alunno, entro il 15 giugno 2025 comunicherà l'esito della sua valutazione alla famiglia, al docente e all'USR competente
Il supplente sarà quindi riconfermato o meno in base agli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025-2026.
Il supplente interessato confermerà o meno la sua adesione alla riconferma nell0istanza di attribuzione degli incarichi a tempo determinato perl'anno scolastico 2025-2026.
L'USR competente accerterà o meno il diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili per l'anno scolastico 2025-2026.
All'esito di questi passaggi, il docente potrà dunque insegnato sul posto assegnato l'anno precedente oppure no.
Le conferme dovranno essere disposte entro e non oltre il 31 agosto 2025.
Potranno essere scelti coloro che:
1) hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni con disabilità
2) coloro che, privi di titolo di specializzazione, sono inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado
3) coloro che privi di titolo di specializzazione hanno svolto servizio su posto di sostegno nell'anno scolastico 2024-2025
 
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 Privacy sulla pubblicazione delle conferme dei docenti di sostegno da parte della famiglia
 
Si ricorda che per pubblicare in maniera corretta la conferma o meno del docente di sostegno da parte delle famiglie, è necessario seguire le regole sulla privacy del Regolamento sulla privacy n. 2016-679 (GDPR). La condivisione delle nomine del supplente potrebbere diffondere dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche, dunque una possibile pubblicazione di elenchi dei supplenti confermati dovrebbe avere copertura nominativa  e pertanto espone alla contestazione di violazione della disciplina della privacy.  La comunicazone della scelta deve tener conto soltanto dell'esito della scelta del docente ed eventualmente copia di atti istruttori a cui avranno accesso famiglie e docente ed eventuali interessati (autorità giurdiziaria), soltanto su richiesta.