La sentenza n. 99/2025 ammonisce il legislatore: l’autonomia scolastica non può essere sacrificata all’emergenza

Con la sentenza n. 99/2025, depositata l’8 luglio 2025 e pubblicata il 18 ottobre nei repertori giuridici, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate contro l’art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito nella L. 169/2023, noto come decreto Caivano.

Le ordinanze di rimessione, provenienti da alcuni TAR e Tribunali del lavoro, contestavano la presunta violazione degli artt. 3, 33, 34 e 117 Cost., nella parte in cui la norma consentiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito di sospendere o sostituire, con decreto motivato, dirigenti scolastici e docenti di istituti caratterizzati da gravi episodi di devianza, degrado o illegalità, al fine di ripristinare condizioni minime di legalità e sicurezza.

L’esito del giudizio

La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza, osservando che i giudici rimettenti non avevano dimostrato l’esistenza di un provvedimento ministeriale effettivamente impugnato e riconducibile alla norma censurata.
Tuttavia, pur senza entrare nel merito, i giudici costituzionali hanno colto l’occasione per tracciare una cornice interpretativa vincolante, chiarendo che ogni intervento sostitutivo nei confronti dei dirigenti scolastici deve rispettare proporzionalità, temporaneità e garanzie procedimentali.

Le indicazioni della Corte

Nella motivazione, la Consulta sottolinea che l’autonomia delle istituzioni scolastiche – sancita dagli artt. 33 e 117 Cost. e attuata dal D.P.R. 275/1999 – costituisce una componente essenziale dell’ordinamento educativo e non può essere compressa se non per ragioni straordinarie e in forma motivata.
L’eventuale sospensione di un dirigente scolastico rappresenta un atto di natura eccezionale, ammissibile solo in presenza di fatti gravi e circostanziati, con il rispetto del principio del contraddittorio e della possibilità di difesa.

La Corte ha inoltre ricordato che i poteri sostitutivi previsti dall’art. 120 Cost. e dal D.Lgs. 112/1998 richiedono sempre un atto formale del Governo o dell’amministrazione centrale, motivato e circoscritto nel tempo, altrimenti si rischia di trasformare misure emergenziali in forme di commissariamento generalizzato.

Un monito al Ministero

Pur non annullando la norma, la sentenza 99/2025 assume un chiaro valore di monito: l’esigenza di ripristinare la legalità e la sicurezza nelle scuole “difficili” non può giustificare il sacrificio dei principi costituzionali di autonomia e responsabilità educativa.
In altre parole, la “tutela d’urgenza” non deve degenerare in un controllo politico-amministrativo centralizzato, pena la perdita della dimensione partecipativa e professionale che è alla base della dirigenza scolastica.

  • Autonomia garantita: la sospensione o sostituzione del DS è misura eccezionale, da adottarsi solo per motivi specifici e con atto motivato.

  • Procedura formale: l’amministrazione dovrà avviare un’istruttoria, notificare gli addebiti, consentire replica e difesa, rispettando il principio del contraddittorio.

  • Temporaneità dell’incarico sostitutivo: ogni provvedimento dovrà indicare durata, finalità e modalità di cessazione.

  • Responsabilità amministrativa: l’uso improprio dei poteri sostitutivi può esporre a profili di illegittimità e a contenzioso davanti al giudice amministrativo.

  • Ruolo del DS: resta quello di garante dell’autonomia, del funzionamento regolare dell’istituzione e della tutela dei diritti educativi degli alunni.