La pubblica amministrazione, dopo l'annullamento giurisdizionale di un proprio prov­vedimento, non è libera di rideterminarsi all'infinito, ma gode di una ulteriore possibilità di diverso assetto di interessi sostanziali, che rappresenta tuttavia l'ultima possibilità (dovendo ritenersi trasformato definitivamente, grazie alla decisione del giudice, quello che era un

giudizio intorno all'atto, in un giudizio interno al rapporto, id est intorno alla sussistenza ed ai limiti del concreto interesse), con la conseguenza che il secondo annullamento giurisdizio-nale pronunciato in relazione ad una medesima fattispecie amministrativa, comporta la privazione in capo alla P.A. del potere di incidere nuovamente, in modo imperativo, sull'as­setto di interessi sottostante, che resta così regolato definitivamente dalla pronuncia giurisdi-zionale. (Sez. II — 28 ottobre 2002 — 6728