Il fatto
I genitori di un alunno hanno impugnato il provvedimento di sospensione di due giorni senza l’obbligo di frequenza a seguito di un episodio avvenuto in classe riguardante l’uso del cellulare. Per verità la discussione del Consiglio di classe ha riguardato non solo tale episodio ma il complessivo comportamento manifestato in classe, già più volte oggetto di annotazioni sul registro. I motivi del ricorso riguardavano fondamentalmente:
1) la composizione del consiglio di classe, che veniva costituito solo dalla componente docenti escludendo quindi sia i rappresentanti dei genitori che i rappresentanti degli studenti;
2) assenza di contraddittorio sia formale che informale con i genitori e lo stesso alunno sia nella fase antecedente che successiva l’adozione della specifica sanzione.
La decisione
Il Tar ha dato ragione alla famiglia, annullando il provvedimento impugnato e ne ha ordinato all’amministrazione la cancellazione con effetti ex tunc dal fascicolo personale. In particolare il Tar ha ritenuto il provvedimento disciplinare invalido per i seguenti motivi:
- il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente, era, quindi, organo incompleto che non poteva assumere validamente la deliberazione relativa alla sanzione disciplinare a carico dell'allievo ricorrente” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 529);
- Carenza di contraddittorio né formale né informale con i genitori e con lo stesso alunno, pur avendo il Consiglio espressamente riferito la comminatoria della sanzione, non ravvisandone nemmeno peraltro ragioni di estrema urgenza, anche considerando il lasso di tempo trascorso.
- La partecipazione diretta dell’interessato, cui l’interlocuzione sarebbe stata funzionale, nel caso specifico rileva anche ai fini dell’art. 4 del d.P.R. 249/1990 che, proprio in ragione della gravità delle misure dell’allontanamento, consente allo studente la possibilità di “convertirle in attività in favore della comunità scolastica” (art. 4 cit.).
Conseguenze
La scuola potrà comunque rideterminarsi in merito, avendo cura di sanare i vizi procedimentali sopra accertati, sempre che il consiglio di classe regolarmente costituito deliberi favorevolmente per l’assunzione di tale provvedimento. L’accoglimento della domanda di cancellazione della sanzione dal registro di classe ha precluso la soddisfazione del risarcimento del danno. In ogni caso l’amministrazione scolastica ha refuso le spese legali alla famiglia, essendo stata soccombente in giudizio.
Tar Campania del 6 giugno 2024, n. 3601