Legittimamente l'Autorità scolastica attribuisce una valutazione di sufficienza in condotta allo studente autore anche di un singolo episodio di goliardia o comune esuberanza tra compagni di scuola quando tale episodio possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento della stessa Autorità scolastica, che è responsabile sia della valutazione educativa e pedagogica della rilevanza dei fatti, sia della conseguente e doverosa azione educativa cui è chiamata per correggere gli squilibri che l'hanno prodotta.
TAR Reggio Calabria, 7 ottobre 2009 n.629