Il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori esercenti la potestà sul disabile, né tantomeno dall'Amministrazione scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado di attribuire al diritto il concreto contenuto rappresentato alle esigenze del disabile. Va rigettata la domanda risarcitoria che risulti generica e priva di prova.
TAR LOMBARDIA n. 384 - Sez. IlI — 5 febbraio 2014