Per la scuola pubblica statale il principio della necessaria annualità dell'incarico di insegnamento è stato ribadito anche dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997 che, all'art. 47, comma 6, nel richiamare l'art. 309 del d.lg. n. 297 del 1994 ha previsto il conferimento di incarichi annuali, da intendersi rinnovati "qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge". Eguale disposizione non si rinviene nei CCNL per il comparto degli enti locali, ma dal silenzio delle parti collettive non può desumersi la possibilità per l'ente locale di assicurare l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all'anno, stipulati ai sensi dell'art. 16 del CCNL, atteso che detta scelta contrasterebbe con il precetto normativo dettato dal richiamato art. 309, applicabile alla scuola pubblica non statale.
Cassazione civile sez. VI - 06/04/2017, n. 8996