Bari, 19 settembre 2025 – Con la sentenza n. 3266/2025, il Tribunale del Lavoro di Bari ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico che aveva subito un incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, riconoscendo il diritto alla rendita vitalizia per danno biologico permanente nella misura del 16 %.
Fatti e questioni giuridiche
- Il lavoratore era coinvolto in un sinistro mentre si recava al lavoro con il proprio veicolo privato.
- L’amministrazione scolastica aveva liquidato solamente l’indennità per inabilità temporanea, negando l’ulteriore riconoscimento dell’invalidità permanente e il rimborso integrale delle spese mediche.
- Il ricorrente ha contestato l’assenza, da parte dell’amministrazione, di un accertamento completo in ordine alla possibile assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti al momento dell’incidente, ma ha prodotto una CTU medico-legale dettagliata.
- Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato la presenza di postumi permanenti imputabili al sinistro, quantificando il danno biologico al 16 %.
Motivazioni della decisione
- Infortunio in itinere e ambito della tutela assicurativa
Il giudice ha richiamato l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, secondo cui la tutela assicurativa (INAIL / sistema previdenziale) comprende anche gli infortuni “in itinere”, ossia quelli occorsi nel percorso tra abitazione e lavoro, se il tragitto è giustificato e l’uso del mezzo privato è motivato da necessità lavorative.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non esistessero alternative praticabili di trasporto pubblico diretto, e quindi l’utilizzo del veicolo privato fosse giustificato come necessario. - Prova del danno e sull’onere delle prove
La CTU ha rilevato postumi permanenti compatibili con l’evento lesivo e ha stimato il danno biologico al 16 %.
Il giudice ha sottolineato che l’assenza di accertamenti su alcol o sostanze non può ingenerare di per sé un dubbio sulla sussistenza dell’infortunio, a meno che non emergano elementi probatori contrari. In altri termini, non si può far ricadere sul lavoratore l’onere di produrre prove negative in assenza di indizi concreti. - Limitazione nelle domande accessorie
Pur riconoscendo la rendita vitalizia per danno biologico, il Tribunale ha rigettato le altre domande del lavoratore, tra cui il rimborso integrale di spese mediche non correlate agli interventi erogati o prescritti secondo il quadro normativo vigente. - Condanna alle spese e alla CTU
L’amministrazione è stata condannata non solo al pagamento della rendita, ma anche alla rifusione delle spese processuali e al costo della consulenza tecnica d’ufficio.
Effetti e rilievi di interesse
- Consolidamento della tutela in itinere: la sentenza ribadisce il principio che l’infortunio verificatosi nel percorso casa-lavoro può essere riconosciuto indipendentemente dall’uso del mezzo pubblico, purché ricorrano motivazioni ragionevoli per l’uso del mezzo privato.
- Onere probatorio e garanzia del principio di favore: il giudice ha evidenziato che la mancanza di accertamenti non può presumere automaticamente una causa esterna all’evento (es. alcolismo), in assenza di elementi concreti, a tutela del lavoratore.
- Quantificazione del danno: il 16 % individuato dalla CTU per il danno biologico rappresenta uno standard medio in casi con postumi permanenti di entità moderata, ma è sempre suscettibile di valutazione differenziata caso per caso.
- Limitazioni nelle pretese accessorie: il rigetto delle richieste mediche extra evidenzia che non tutte le spese possono essere riconosciute, se non coerenti con il quadro normativo o con i trattamenti previsti.








