Il fatto

La Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso di una docente precaria, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2021 dopo aver superato un concorso straordinario. La docente aveva chiesto il riconoscimento del diritto al bonus "Carta del Docente" per gli anni 2018-2021, il pagamento delle ferie e festività non godute tra il 2014 e il 2020 e il risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Il Tribunale di Torino, in primo grado, aveva accolto in parte il ricorso, riconoscendo il diritto alla Carta del Docente per € 1.500 e al pagamento di € 432,95 per ferie non godute. Tuttavia, non aveva esaminato la richiesta di risarcimento danni per l’abuso dei contratti a termine.

In appello, la docente ha contestato questa omissione, sostenendo che il sistema di reclutamento scolastico ha portato alla reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato, in contrasto con la normativa UE. Ha citato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, evidenziando che il superamento del concorso non poteva considerarsi una "sanatoria" dell’abuso subito.

La decisione

Con sentenza n. 3 2025 la Corte d’Appello ha riconosciuto la fondatezza della doglianza e stabilito che la reiterazione dei contratti a termine è stata illegittima. Ha respinto l'argomentazione del Ministero secondo cui l'immissione in ruolo della docente fosse una forma di risarcimento sufficiente, poiché tale assunzione non era diretta conseguenza della successione dei contratti a termine, ma del superamento di un concorso pubblico.

Pertanto, la Corte ha riconosciuto alla docente il diritto a un risarcimento del danno, determinato nei limiti previsti dall’art. 32 della L. 183/2010, ovvero tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione.