In tema di licenziamento per inidoneità fisica so­pravvenuta del lavoratore, derivante da una condi­zione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro - purché comportanti un onere finanziario proporzio­nato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impre­sa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colle­ghi dell’invalido - ai fini della legittimità del recesso.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui «in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, deri­vante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di la­voro - purché comportanti un onere finanziario propor­zionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido - ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Direttiva 2000/78/ CE, secondo un'interpretazione costituzionalmente orien­tata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5».

La Corte ha quindi sottolineato che le misure organizza­tive che si rendono necessarie nell'ipotesi suddetta non possono incidere negativamente sulle mansioni e sulle condizioni di lavoro degli altri lavoratori. Il datore di la­voro può quindi legittimamente rifiutare di assegnare il lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all'attività in quel momento svolta, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, ad altra mansione equivalente, o anche a mansione inferiore, qualora ciò comporti oneri organizzativi eccessivi, e, in particolare, se derivi a carico di singoli colleghi dell'invalido, la privazione o l'apprez­zabile modificazione delle modalità di svolgimento della loro prestazione lavorativa.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 marzo 2019, n. 6678