In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro - purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido - ai fini della legittimità del recesso.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui «in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro - purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido - ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Direttiva 2000/78/ CE, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5».
La Corte ha quindi sottolineato che le misure organizzative che si rendono necessarie nell'ipotesi suddetta non possono incidere negativamente sulle mansioni e sulle condizioni di lavoro degli altri lavoratori. Il datore di lavoro può quindi legittimamente rifiutare di assegnare il lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all'attività in quel momento svolta, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, ad altra mansione equivalente, o anche a mansione inferiore, qualora ciò comporti oneri organizzativi eccessivi, e, in particolare, se derivi a carico di singoli colleghi dell'invalido, la privazione o l'apprezzabile modificazione delle modalità di svolgimento della loro prestazione lavorativa.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 marzo 2019, n. 6678