Nell'ambito del trasferimento di un alunno da un istituto ad un altro durante l'anno scolastico, la disposizione di cui all'art. 4 del R.D. 653/1925 è vincolante per la scuola che viene lasciata, non sussistendo alcuna discrezionalità, per l'Istituto Scolastico di provenienza, in sede di rilascio del nulla osta.

T.A.R. sez. IV - Napoli, 13/08/2018, n. 5231