Il D.Lgs. 81/08 segnala che doveva uscire il decreto attuativo per il comparto scuola.

Tuttavia tale decreto non è mai uscito, e probabilmente non uscirà.

Quindi le definizioni di Dirigente e di Preposto fornite dal D.Lgs.81/08 (artt.2, 18, 19) sono generiche e non sempre facilmente contestualizzabili con le figure presenti nel comparto scolastico.

In ogni caso nelle linee guida sulla sicurezza nelle scuole prodotte a livello regionale (tra le quali si citano le linee guida della Regione Veneto, del Piemonte, dell’Emilia Romagna, della Puglia, etc.) sono riportate le mansioni interne al comparto scolastico per le quali si può ritenere l’identificazione di preposto o di dirigente.

Dalla lettura delle linee guida, emerge che sicuramente il D.G.S.A. e il Vicario del Dirigente scolastico sono individuabili come Dirigenti, mentre l’individuazione dei Preposti è soggetta ad una analisi talvolta controversa.

Sicuramente gli insegnanti e gli insegnanti tecnico pratici sono individuabili come Preposti allorchè frequentano il laboratori con la classe di allievi, in quanto in tale situazione gli allievi sono equiparabili a 'lavoratori', ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.81/08. Tuttavia è bene ricordare che, per esempio, in Piemonte una specifica circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, a seguito di un tavolo tecnico composto da componenti della Regione, dell'USR, dell'INAIL e dell'ASL SpreSal, ha sottolineato che gli allievi delle scuole del 1° ciclo non sono direttamente equiparabili a lavoratori, quand'anche frequentino delle aule attrezzate denominate anche 'laboratori'. In questo caso gli insegnanti, non sono pertanto individuabili come Preposti.  

Quindi nelle scuole del 1° ciclo non vi sarebbero più i preposti, a meno di considerare 'preposti' almeno i fiduciari di plesso e i loro sostituti.

Invece nelle scuole del 2° ciclo si potrebbe ipotizzare individuabili come preposti le figure mansionarie seguenti:

- 2° e 3° collaboratore del Dirigente Scolastico

- docenti fiduciari/responsabili di plesso

- docenti responsabili di laboratorio (preposti nei confronti   di tutto il personale adulto che frequenti il laboratorio)

- ATA Assistenti Tecnici (preposti nei confronti delle attrezzature e apparecchiature presenti in laboratorio, o meglio del sistema apparecchiature-utilizzatore)

- docenti e docenti I.T.P. (preposti nei confronti degli allievi presenti in laboratorio).

Ovviamente, bisogna verificare con attenzione il mansionario di ciascun lavoratore e confrontarlo con la definizione di 'dirigente' e di 'preposto', per non rischiare una diversa individuazione effettuabile dagli organi preposti al controllo in occasione di sopralluogo o di indagine ispettiva a supporto della magistratura in occasione dell'apertura di procedimenti penali a seguito di gravi incidenti e infortuni.