Un lavoratore viene considerato preposto o dirigente in funzione della mansione e dell’attività effettivamente svolta, e non quindi a seguito di una nomina diretta da parte del Datore di Lavoro.

Spetta in ogni caso al Datore di Lavoro il dovere di fornire a questi suoi collaboratori le competenze, i poteri, l'informazione e la formazione adeguate, per consentire a queste figure la possibilità di svolgere il loro lavoro con efficacia anche sotto il profilo della sicurezza.

Le due figure sono definite nell'art.2 del D.Lgs.81/08:

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L’individuazione delle effettive figure di dirigente e preposto passa attraverso due concetti sostanziali:

principio di supremazia – “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire“;

principio di effettività – “chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione, assume di fatto la mansione di dirigente“.

Inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 nell'articolo 299 considera l'esercizio di fatto di poteri direttivi: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.