È possibile concedere autorizzazione incarico retribuito ad un docente part-time 12 ore su 24 di servizio (50%) a tempo indeterminato sotto forma di co.co.co in qualità di istruttore sportivo presso associazioni sportive?
Grazie.

 

Risposta

Dunque trattasi di lavoratore sportivo aderendo al dettato d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023. Per ponderare la possibilità di tale autorizzazione, occorre valutare, alla stregua del contratto sportivo, la preminenza dell’impegno presso l’associazione sportiva rispetto al proprio impiego a scuola. In altre parole, concesso che il docente è part-time e non a tempo pieno, ciò non consente di escludere aprioristicamente che l’attività di istruttore sportivo non lo impegni al punto da sacrificare irrimediabilmente il proprio operato quale appunto docente, seppur part time.

Andando dunque ad un argomentazione più tecnica si può così ricordare che laddove l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (la competenza è del DS) che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Per quanto concerne i casi di co.co.co. (che rappresentano ora la forma contrattuale utilizzata per il lavoro sportivo) la Funzione Pubblica, con il Parere n. 182 del 18 novembre 2003 avente ad oggetto "incarico di collaborazione coordinata e continuativa a dipendente pubblico" ha affermato "venendo alla natura della prestazione, in relazione al quesito posto, occorre valutare i singoli elementi che la costituiscono. Da tale riflessione, infatti, emerge come la realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale il prestatore si obbliga a conseguire il risultato pattuito, comporta, generalmente, un impegno rilevante se caratterizzato dalla continuità dell'azione e, quindi, con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative all'attività che il dipendente della pubblica amministrazione deve rendere, con carattere di esclusività, a favore del suo datore di lavoro, tale da far supporre che possa risultare prevalente rispetto a quest'ultima o, comunque, di tale intensità, quanto ad impegno profuso ed energie dedicate, da apparire inconciliabile con le obbligazioni dedotte nell'ambito del rapporto di lavoro in atto con l'amministrazione. Anche l'aspetto economico deve risultare attentamente monitorato, in quanto un tale impegno dovrà risultare adeguatamente remunerato, venendosi, così, a realizzare un ulteriore elemento paradigmatico tra quelli individuati, dalla Corte dei Conti, come sintomatico della situazione di incompatibilità".

Pertanto, si è sempre ritenuto che in via generale il dipendente di una scuola statale, a meno che non si tratti di part time (o spezzone orario) non superiore al 50% difficilmente in via generale potesse accettare un contratto di co.co.co. da parte di un ente terzo stante che l'incarico quasi sicuramente esulerebbe i requisiti della occasionalità e temporaneità.

Il dirigente dovrà dunque chiedere maggiori chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell'attività (anche richiedendo copia del contratto) in modo tale da poter valutare se vi erano i requisiti per poter autorizzare quanto richiesto dal dipendente (es. modalità di impegno, quantità di ore giornaliere e settimanali di impegno etc) alla luce delle linee guida della Funzione Pubblica sugli incarichi vietati.

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.