Il nuovo CCNL 2019/2021 pur ritoccando la disciplina dei vari regimi di orario del personale ATA previsti dal CCNL 2007, nessuna modifica è stata fatta riguardo l'istituto della riduzione di orario. Sicuramente qualche ulteriore puntualizzazione sarebbe stata necessaria considerato che l'applicazione della riduzione di orario non avviene in modo uniforme in tutte le istituzioni scolastiche.
Di conseguenza la scarna disciplina della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali per il personale ATA è ancora quella prevista dall'art.55 del CCNL 2007.
L'interpretazione di tale norma nel corso degli anni non è stata univoca e lineare, ma si sono verificate estensioni non compatibili con conseguenti comportamenti antigiuridici che in alcune fattispecie sono sfociate nel danno erariale di cui il dirigente è stato chiamato a rispondere (Decisione della Corte dei conti 3° Sezione giurisdizionale centrale d’appello, n. 482/2013).
Come si ricorderà un tentativo di fare chiarezza sulla questione c'era stato con la sequenza contrattuale del 28 maggio 2008 poi naufragata con la quale, oltre ad allargare il campo di applicazione, aveva il pregio di apportare margini di chiarezza su una questione che nel corso degli ultimi anni si era dimostrata molto controversa. Ma come si sa, la richiamata sequenza contrattuale è stata modificata e con l’ultima versione del 25 giugno 2008, la novellata norma sulla riduzione di orario a 35 ore, è stata cancellata. Di conseguenza la norma di riferimento in materia continua ad essere l’art. 55 del CCNL 29/11/2007.
Questa norma prevede nei confronti del personale ATA della scuola che si trovi in determinate condizioni lavorative e presti servizio in specifiche istituzioni scolastiche il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
L’applicazione della norma sulla riduzione dell’orario di lavoro deve necessariamente coordinarsi con la disciplina generale sull’orario di lavoro del personale ATA contenuta, in primis, nel contratto collettivo 29/11/2007 e nelle modifiche che sono state apportate nell'art.63 e seguenti del nuovo CCNL 18/1/2024.
Al riguardo è utile premettere che l’orario ordinario di lavoro del personale ATA, a norma dell’art.51 del CCNL, è stabilito in 36 ore settimanali, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. L’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di funzionamento e di apertura della scuola all’utenza.
La corretta interpretazione dell’art.55 del CCNL 29/11/2007, a nostro avviso, non può che richiamarsi a quanto è stato scritto nell’art.3 della sequenza contrattuale del 28 maggio 2008 (anche se tale sequenza non è passata) aveva comunque il pregio di essere stata condivisa dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali e soprattutto era in linea con quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la nota prot. n.73072 del 6 giugno 2006.
La Ragioneria, ricordiamo che, si era espressa contro l’estensione generalizzata del beneficio della riduzione di orario a tutto il personale, ritenendo che il beneficio in questione dovesse trovare applicazione solo nei confronti del personale che si fosse trovato nelle condizioni descritte dalla norma.
Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
Ciò premesso, escludendo i convitti nazionali e gli istituti con annessa azienda agraria, dove per la loro configurazione è pacifica l'applicazione della riduzione di orario, la problematicità è incentrata nella individuazione delle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana, dove per autorizzare la riduzione di orario è necessario che vi siano regimi di orario articolati su più turni o personale coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali,
Per l'individuazione di tali istituzioni scolastiche l'attività preliminare è la definizione da parte delle stesse del proprio orario di servizio giornaliero.
Ciò serve, sia per l'introduzione dei vari regimi orari, flessibile, plurisettimanale e turnazione, sia per capire se ricorrono le condizioni per applicare la riduzione di orario a 35 ore.
L'orario di servizio giornaliero va inteso come il periodo di tempo necessario per assicurare la funzionalità dell'istituzione scolastica e l'erogazione dei servizio all'utenza. Esso ha inizio con gli adempimenti connessi all'apertura della scuola e termina con quelli di chiusura.
Perché possa disporsi la riduzione dell'orario a 35 ore per il personale in turnazione è quindi necessario che la scuola effettui per almeno tre giorni la settimana un orario di servizio continuativo superiore a 10 ore.
Il riferimento alle 10 ore di servizio riguarda l'orario di funzionamento della scuola per assicurare l’erogazione dei servizi all’utenza, compreso anche il tempo necessario per le pulizie e non il singolo turno di lavoro del dipendente.
L'orario di lavoro individuale del personale deve essere funzionale all'orario di servizio. Tale finalizzazione deve essere tenuta presente in sede di elaborazione del piano di organizzazione del lavoro del personale ATA e può essere realizzata attraverso l'impiego dei regimi orari della flessibilità, dell'orario su 5 giorni e in casi particolari con il ricorso alla turnazione (art.63 CCNL 18/1/2024).
La turnazione, infatti, è consentita solo quando non si è in grado di soddisfare le esigenze di servizio mediante l'impiego dei normali regimi orari.
Fatta eccezione, quindi, per i convitti che hanno la necessità di effettuare i quattro turni, le altre scuole per coprire le esigenze di servizio possono al massimo avere la necessità di istituire due turni, mattino e pomeriggio ed, eventualmente, un terzo turno serale.
Va comunque tenuto presente che l'istituzione del turno serale che vada oltre le 20 può essere attivato solo in presenza di necessità connesse alle attività didattiche (corsi serali) o in presenza di effettive esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica.
Nella previsione dei turni di servizio va tenuta presente anche la specifica regolamentazione stabilita dal contratto collettivo nazionale, cioè:
- la possibilità che i turni possano sovrapporsi;
- la scelta del personale da adibire nei vari turni che dovrà avvenire sulla base delle professionalità richieste in ciascun turno.
- la turnazione deve intendersi l'alternarsi del personale sugli orari ordinari. Il personale, quindi, può considerarsi in turno quando si avvicenda nei vari turni in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio. Se ad esempio il dipendente fa il turno fisso nel pomeriggio, non può considerarsi in turno perchè non c'è avvicendamento nei turni di servizio.
Il personale coinvolto maggiormente nelle turnazioni è il personale appartenente al profilo del collaboratore scolastico, tuttavia anche il personale di segreteria, i tecnici, i cuochi, i guardarobieri, gli autisti, gli addetti alle aziende agrarie, gli infermieri potrebbero essere utilizzati su più turni.
La scelta delle professionalità da preporre ai vari turni può avvenire secondo i seguenti due criteri:
- con la disponibilità dei singoli a coprire i diversi turni per l'intero anno scolastico. Ciò consentirà al dipendente di svolgere il proprio orario di lavoro in un turno fisso per periodi prestabiliti o per l'intero anno scolastico;
- qualora la disponibilità del personale sia inferiore alle necessità di servizio, si dovrà fare ricorso alla rotazione nei vari turni coinvolgendo tutto il personale del profilo interessato.
Pare quindi evidente che la norma contrattuale per beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro pone due condizioni:
- 1) una di tipo oggettivo che attiene alla natura dell’istituzione scolastica, vale a dire i convitti nazionali, gli educandati, gli istituti con annesse le aziende agrarie, gli istituti che per soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o per migliorare l’efficienza e la produttività dei servizi, hanno deliberato un orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni la settimana;
- 2) una di tipo soggettivo che attiene alla particolare situazione in cui viene a trovarsi il personale nel subire il disagio di un’articolazione gravosa dell’orario di lavoro causato dell’ampliamento dei servizi offerti dall’istituzione scolastica. Per cui il beneficio della riduzione dell’orario viene a configurarsi come una specie di compensazione della particolare gravosità della prestazione lavorativa, dovuta alla necessità di essere stati costretti ad istituire più turni per garantire il servizio ovvero, ricorrere a rientri comportanti significative oscillazione dell’orario individuale di lavoro rispetto all’orario ordinario, al fine di garantire un’apertura al pubblico della scuola per più di dieci ore giornaliere.