I beni in dotazione all’amministrazione pubblica si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.I beni demaniali sono specificati nell’art.822 del codice civile. Essi sono destinati a soddisfare interessi pubblici e bisogni generali ed in conseguenza di questa loro finalità sono inalienabili, inespropiabili, inusucapibili  e non possono formare oggetto di contrattazione.

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I beni patrimoniali sono specificati nell’art.626 del codice civile, per esclusione rispetto ai beni demaniali. I beni patrimoniali si distinguono in: indisponibili e disponibili.Sono indisponibili quelli che a causa della loro attitudine ad uso pubblico, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.  Sono disponibili tutti gli altri beni che non rientrano nella categoria dei beni demaniali o fra i beni patrimoniali indisponibili.I beni patrimoniali indisponibili, tra cui rientrano gli edifici destinati ad uffici pubblici, sono soggetti ad uno speciale regime di diritto pubblico;  mentre la condizione giuridica dei  beni patrimoniali disponibili è identica a quella dei beni che appartengono ai privati e conseguentemente, sono disciplinati dalle norme del diritto privato contenute nel codice civile.

Il diverso regime giuridico  delle due categorie di beni si riflette anche  sugli istituti giuridici che le istituzioni scolastiche devono impiegare per consentire,  quando ammessa, l’utilizzazione in uso, comodato o locazione dei propri beni, da parte di soggetti terzi.In particolare, quando l’istituzione scolastica, nei casi e nei modi in cui è previsto dalla legge e dal proprio regolamento di contabilità,  intenda concedere a terzi l’uso gratuito o contro corrispettivo di propri beni mobili o immobili, deve seguire  lo schema della concessione amministrativa e non quella del contratto. Proprio per la loro  natura pubblica i beni in dotazione alla scuola e le finalità di interesse pubblico cui gli stessi sono predestinati a soddisfare possono essere meglio realizzate attraverso lo strumento della concessione amministrativa.La concessione amministrativa si attua attraverso l’adozione di un provvedimento amministrativo

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e di un contratto stipulato con il terzo  ad esso collegato con il quale si stabiliscono gli obblighi del concessionario, modalità, termini e condizioni di attuazione della concessione.Nel provvedimento  concessorio vanno specificati:

  • il bene dato in concessione;
  • il nome del concessionario;

  • la durata della concessione;

  • l’espresso rinvio al contratto per le modalità di attuazione della concessione.

La concessione dei beni può essere a titolo oneroso, quando è previsto il pagamento di un corrispettivo da parte del concessionario ed eccezionalmente, può essere a titolo gratuito, quando non sia previsto un onere monetario del concessionario nei confronti della scuola.Diversamente la scuola può concedere a terzi l’uso di propri beni privati ricorrendo agli istituti del diritto privato che sono:

  • la locazione, se il bene viene dato in godimento verso un corrispettivo;

  • il comodato, se il bene viene dato in uso gratuito, cioè senza corrispettivo.

Pertanto, la scuola, entro i limiti fissati dalla legge  e dal proprio regolamento di contabilità, può dare in uso o in godimento gratuito propri beni, mediante la concessione in uso gratuito di beni pubblici o mediante il comodato di propri beni privati.

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In entrambe le ipotesi il concessionario e il comodatario fruiscono di un vantaggio economico in quanto dispongono dell’uso o del godimento di un bene altrui, appartenente all’amministrazione, senza pagare alcun corrispettivo a differenza di come avviene nei casi di concessioni in uso a titolo oneroso, dove è previsto il pagamento di un canone d’uso o nei casi di locazione, dove è previsto il pagamento del canone di locazione.Una fattispecie di concessione in uso gratuito si verifica nel caso di beni mobili non idonei all’uso, dopo aver esperito con esito negativo o la procedura di vendita di cui all’art.34, 3° comma e 4° comma del regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018.Altra fattispecie di concessione in uso contemplata dal regolamento di contabilità scolastica è la concessione in uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico prevista dall’art. 38.L’attività negoziale relativa alla conclusione e stipula dei predetti contratti rientra nella competenza del Dirigente scolastico, nell’ambito dei criteri e limiti stabiliti dal Consiglio d’istituto con propria deliberazione trattandosi di attività che rientra nell’art.45, 2° comma, del regolamento di contabilità scolastica.