L’art. 84, comma 2, del d.lg. n. 163/2006, alla stregua del quale, quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo
di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, per pacifica
giurisprudenza, costituisce espressione di un principio generale in materia, secondo il quale le
commissioni giudicatrici delle gare indette per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. devono
essere necessariamente composte da un numero dispari dei membri onde assicurare la
funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti
viziami l’intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero
pari di membri.
TAR SICILIA n . 466 - Sez. II — 13 febbraio 2015










