Nell’ambito dei fondamentali principi costituzionali d’imparzialità e buon andamento,
cui deve ispirarsi l’azione amministrativa anche nei procedimenti di scelta del contraente dei
contratti pubblici, sub specie di correttezza, affidamento, trasparenza e parità di trattamento,
ex art. 2, d. Ig. 12 aprile 2006, n. 163, rientrano anche quelli di buona fede e collaborazione che,
per un verso, impongono innanzitutto alle stazioni appaltanti di privilegiare, nei limiti del
possibile, una lettura ed una interpretazione non rigida e formalistica delle regole della lex
specialis, onde assicurare la più ampia partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e,
per altro verso, si concretizzano in un vero e proprio obbligo per l’Amministrazione di
cooperare con i concorrenti, invitandoli specialmente a completare la documentazione ovvero
a fornire chiarimenti in ordine a certificati, documenti e dichiarazioni presentati; peraltro è
altrettanto indiscutibile che il c.d. dovere di soccorso deve in ogni caso intendersi limitato a
consentire la sanatoria di difformità e carenze di carattere meramente formale e facilmente
riconoscibili, come tali inidonee a violare gli altrettanto fondamentali principi di parità di
trattamento dei concorrenti e di non discriminazione, non potendo pertanto con esso supplirsi
a sostanziali carenze dell’offerta presentata, integrandola o rielaborandola, così superando
decadenze o situazioni d'inammissibilità già verificatesi.

CONSIGLIO DI STATO - Sez. V — 26 settembre 2013 - n. 4760