Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel bando per un appalto di fornitura, l'Amministrazione ha il potere di specificare particolari caratteristiche tecniche dei prodotti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività cui destinare le forniture, ma con esclusione delle specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata e procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, salvo casi eccezionali di deroga, sulla ricorrenza delle quali la stazione appaltante deve fornire idonea motivazione ed espressa menzione della natura e identità del prodotto indicato.
Consiglio di Stato, sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2976










