Nel caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che regolano la gara pubblica, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art 1337 e.e., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelarne l'affidamento, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati; di conseguenza in presenza dì clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella dalla quale derivano ostacoli, e sia meno favorevole alle formalità inutili; ciò anche al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l'Amministrazione.

Consiglio di Stato n.6213 - Sez. V — 24 novembre 2011