Ai sensi dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere escluso dalla procedura di evidenza pubblica il concorrente che ha omesso di dichiarare l’esistenza di una sentenza penale, sebbene la stessa non solo fosse assai recente, ma, soprattutto, riportasse una condanna per truffa continuata ai danni dello Stato, dal momento che la valutazione dell’affidabilità e dell’integrità morale dei partecipanti — e, quindi, della gravità di una eventuale condanna subita — spetta solo alla stazione appaltante .
TAR Veneto, sez. IlI, 16 febbraio 2017, n. 71










