La possibilità che i concorrenti in una gara pubblica regolarizzino, ovvero integrino, la documentazione allegata alla domanda incontra, tra gli altri, il limite della immodificabilità dell'offerta, della perentorietà del termine per la sua presentazione e, più in generale, non può tradursi in una lesione della fondamentale regola della par condicio; sussiste, quindi, il divieto di modificare o precisare, attraverso la produzione di documenti e chiarimenti, gli elementi costitutivi dell'offerta sui quali si effettua la valutazione e si attribuisce il punteggio.

L'integrazione postuma, nei limiti rigorosi segnati dalla giurisprudenza e dalla legge (oggi l'art. 46 del Codice dei contratti pubblici), può riguardare la sola documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, non già il contenuto negoziale dell'offerta tecnica, perché altrimenti si configurerebbe un'impropria « rimessione in termini » all'offerente, consentendole di rimediare tardivamente alle carenze della propria proposta tecnica, con violazione del principio di imparzialità che impone di trattare senza discriminazioni i concorrenti, nel rispetto delle scadenze e delle procedure stabilite ex ante con il bando di gara.

TAR PUGLIA 268 - Sez. 1 — 8 febbraio 2010