Nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti
può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la
mancanza di assistenza specializzata ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravita, in
considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di
istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".
La ragionevole probabilità che la mancanza totale di assistenti, prorogatasi sino ad oggi, abbia accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore disabile in situazione di gravita, si desume dalle regole di esperienza delle diverse discipline, da quelle mediche a quelle psicologiche. Il rango di diritto fondamentale della tutela del minore disabile non consente poi di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata assegnazione dell'assistenza professionale e non consente di riconoscere attenuanti alla colpa del comune nell'inadempimento dell'obbligo di cui trattasi, che dunque va ritenuto inescusabile.
TAR Calabria n.16 SEZ I, 14 gennaio 2013










