È illegittimo il rifiuto di iscrizione di un alunno maggiorenne disabile ad una scuola di
istruzione superiore; il limite dei 18 anni di età rileva, infatti, per il differente caso della
frequenza della scuola dell’obbligo da parte di alunni disabili, come statuito da Corte cosi. n.
226/2001. L’istituto scolastico ha finito per comprimere illegittimamente il diritto allo studio
garantito dall’art. 34 Cosi. (« la scuola è aperta a tutti...i capaci e i meritevoli, anche se privi
dei mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ») e dall’art. 38 Cosi, («gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale »), motivando
in maniera insufficiente, mediante un improprio riferimento a fattispecie qualitativamente
diversa e violando la normativa di riferimento. Va, quindi, affermato il diritto dell’interessato
all'iscrizione al primo anno del liceo scientifico de quo, con l'ausilio del sostegno scolastico ai
sensi dell’art. 13, comma 3, l. 104/1992, in virtù del cui disposto nelle scuole di ogni ordine e
grado sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

TAR CALABRIA n. 17 - Sez. I — 15 gennaio 2015