Il TAR della Lombardia con sentenza n. 1694/2024 rigetta il ricorso dell'alunno che denunciava la mancata attribuzione di lode nel suo punteggio finale all'Esame di Stato 2022-2023, al quale era stato ammesso con il massimo del credito scolastico (40 punti) e successivamente superato con altrettanti 40 punti tra le due prove scritte e altri 20 punti il colloquio orale, arrivando dunque al voto finale con punteggio 100. Nonostante ciò, non c'era l'unanimità della Commissione giudicatrice per l'attribuzione della lode, che quindi veniva negata. La Commissione del liceo infatti aveva introdotto un criterio aggiuntivo per l'attribuzione della lode: "il candidato mostra, in occasione delle prove, riferimenti culturali extra-scolastici con atteggiamento di vivace e attenta curiosità, desiderio di approfondimento ed ottima capacità critica".
Nel decreto legislativo n. 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”) si legge: "6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame".Il ragazzo faceva ricorso reclamando la violazione delle norme per eccesso di potere della Commissione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto della motivazione e della decisione sia nei lavori (atti endoprocessuali) che nella verbalizzazione laddove era negata la lode.
Nell'OM n.45 del 9 marzo 2023 per l'Esame di Stato dell'a.s. 2022-2023, si legge poi: "In sede di riunione preliminare, la commissione/classe definisce, altresì:
a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
b) le modalità di conduzione del colloquio;
c) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti;
d) i criteri per l’attribuzione della lode.
10. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate."
Il Tar dunque non accoglie il ricorso del ragazzo in quanto, come sopra esposto, la commissione può attribuire la lode e solo in caso di attribuzione della Lode, è necessario definirne i criteri, dunque ponendo come ordinario l'esito senza lode, e straordinario, l'esito con la lode.