L'istituto della decadenza dal servizio ex art. 127 comma 1, t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 trova fondamento nella necessità di salvaguardare il buon andamento dell'azione amministrativa rispetto a plateali interruzioni del sinallagma nel rapporto con il dipendente a quest'ultimo addebitabili e che non solo non ne consentono la prosecuzione, ma impongono, anche a prescindere dal concomitante rilievo disciplinare della vicenda, il rapido superamento dei problemi di funzionalità degli uffici privati dall'apporto lavorativo del dipendente rimasto assente; viceversa, le sanzioni disciplinari applicabili nei riguardi del personale rimasto arbitrariamente assente dal servizio presuppongono, anche se potenzialmente consistenti nella risoluzione del rapporto, un comportamento del dipendente che, pur nella sua arbitrarietà, è reputato non tale da imporre una valutazione immediata da parte dell'Amministrazione in ordine alla funzionalità dei propri uffici o, comunque, abbisognevole di adeguati chiarimenti circa l'intensità della colpa del dipendente medesimo.
CONSIGLIO DI STATO N. 3859 - Sez. IV — 15 luglio 2013










