Ai fini della configurabilità di una condotta lesiva (mobbing) sono rilevanti: a) la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; e) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

L'accertamento della sussistenza del c.d. danno da mobbing — derivante da una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione e finalizzata all'emarginazione del lavoratore in modo da concretare una lesione della sua integrità psicofisica e della sua personalità — comporta una valutazione complessiva degli episodi lamentati dall'interessato, i quali devono essere considerati in modo unitario, tenuto conto da un lato dell'idoneità offensiva della condotta datoriale, come desumibile dalle sue caratteristiche soggettive di persecuzione e discriminazione e, dall'altro, della connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della richiamata condotta.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 253 del 20 febbraio 2013