Lo stato di salute del dipendente pubblico e la tutela delle sue aspettative di conservazione del posto, finalità proprie dell'istituto previsto dall'ari. 56 del d.P.R. 13 maggio 1987 n. dall'ari 11 d.P.R. 29 giugno 1983 n. 347 e dall'ari 9 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, che impone all'Amministrazione ogni utile tentativo di recupero al servizio, non può giungere a vincolare l'Ente a modifiche del proprio assetto organizzativo, già determinato con provvedimenti discrezionali di contenuto organizzatorio nei limiti dell'organico autorizzato o, tanto meno, ad ampliamenti della pianta organica.

TAR CAMPANIA N.757 - Sez. V — 3 febbraio 2014