Durante un viaggio d’istruzione a Malta un alunno 18enne, di un Istituto superiore, ha commesso un atto vandalico.

Il fatto Lo studente, in viaggio di istruzione a Malta, ha inciso le proprie iniziali su uno dei por tali di Gigantia, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Col to in flagrante da un agente di sicurezza è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, processato per direttissima, ha ammesso tutte le accuse mosse a suo ca rico. Condannato a due anni di reclusione, con sospensione del la pena, dovrà comunque paga re un’ammenda di 15.000 euro. La responsabilità pe nale Il vandalismo è normalmen te identificato come un reato pe nale. La distruzione, il deturpa mento o l’imbrattamento di un patrimonio protetto dall’UNE SCO è sanzionato in maniera molto severa in tutto il mondo. 
 È bene, comunque, evidenziare come ogni Paese applichi pene specifiche in relazione ai sin goli reati. Circa la responsabili tà penale, questa è legata all’età del soggetto ovvero, in linea di principio, alla capacità di agire. Analogamente all’Italia, anche a Malta la maggiore età è stabilita con il compimento del 18° anno. La pena pecuniaria Più articolata è la questione legata al pagamento della pena pecuniaria. Il tema della responsabilità genitoriale è stato argomento di dibattito, di sentenze e di prov vedimenti legislativi negli ulti mi 10 anni. Ad oggi, il minore di 18 anni, non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimen ti, in questi casi l’onere ricadrà sulla famiglia o sul tutore. Sono infatti questi ultimi, a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore. Qualora invece, l’autore del reato, come in questo caso, sia un maggiorenne, sarà lui a doverrisarcire gli eventuali danni pro curati. Tutto ciò, anche nel caso in cui il soggetto sia nullatenen te o non possedesse un reddito. Ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo la maggiore età, i genitori non hanno più responsabilità sulla condotta del figlio, neanche se quest’ultimo dovesse convivere con loro. L’orientamento giuri sprudenziale prevalente tende, tuttavia, ad estendere la respon sabilità genitoriale anche ai fatti illeciti commessi dai figli mag giorenni non economicamente autosufficienti, analogamente a quanto previsto per figli minori di età Malta, in quanto parte dell’Unione Europea, gode del principio di reciprocità inter no all’Unione. Ne deriva che, in relazione al pagamento delle sanzioni e delle pene pecunia rie, l’autorità giudiziaria o am ministrativa di un Paese comu nitario può trasmettere gli atti direttamente all’autorità di un altro paese membro e quindi far riconoscere e rendere esecutivo il pagamento senza ulteriori for malità. La responsabilità della scuola Come espresso all’Art. 27 della Costituzione: «La respon sabilità penale è personale». Ne deriva che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. La polizza assicurativa quindi non risarcisce né il dan no né la sanzione. Tuttavia, la scuola, alla luce del rapporto negoziale instau ratosi con l’iscrizione dello stu dente, assume precisi doveri di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel caso di mancata o insufficiente vigilan za, anche nel caso di studenti maggiorenni, l’Istituto potrebbe dover rispondere dell’eventuale danno provocato, in concorso con la famiglia. Le polizze sco lastiche integrative, di norma, ricomprendono quest’aspetto anche in occasione dei viaggi di istruzione, anche all’estero.
 
a cura di Vincenzo Casella su Amministrare la scuola n. 6